Sentenza nº 123 da Constitutional Court (Italy), 11 Aprile 2011

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione11 Aprile 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 123

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

udito l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.

[ELG:FATTO]

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 28 aprile (ric. n. 65 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri – nell’ambito di una più ampia impugnativa della legge regionale di seguito indicata – ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), per violazione, nel complesso, degli articoli 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione.

    1.1.— Quanto, in particolare, alla dedotta illegittimità costituzionale degli impugnati artt. 32 e 38, il ricorrente premette che – ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – si è fatto carico alla Regione Calabria, ravvisata la «straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei LEA e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del servizio sanitario regionale», di predisporre un piano di rientro dal deficit sanitario, piano «definitivamente approvato con la sottoscrizione dell’Accordo tra il Presidente della Regione e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, in data 17 dicembre 2009», che contempla «le azioni che la Regione deve attuare per rendere efficienti i diversi fattori produttivi».

    1.1.1.— Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che l’impugnato art. 32 – ai commi 1 e 2 – ha modificato, rispettivamente, gli artt. 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), salvo poi abrogare, a partire dall’anno 2010, i predetti artt. 17 e 18 (in tal senso ha disposto il comma 3 del medesimo art. 32).

    In particolare, il comma 1 del suddetto art. 32 – nel modificare, come detto, l’art. 17 della legge regionale n. 22 del 2007, che a propria volta aveva integrato il testo dell’art. 7, comma 2, lettera g), della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328 del 2000)», norma che individua i livelli essenziali delle prestazioni sociali previste a favore di anziani e disabili – ha posto integralmente a carico del fondo sanitario regionale (e dunque nella misura del 100 per cento, anziché in quella del 70 per cento inizialmente prevista), i costi relativi alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a tali soggetti.

    Analogamente, il successivo comma 2 dello stesso art. 32 – intervenendo sul testo dell’art. 18 della legge regionale n. 22 del 2007, che aveva parzialmente sostituito il punto 6, lettera c), dell’allegato alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale per la salute 2004/2006), relativo all’assistenza sanitaria residenziale – ha posto, anch’esso, interamente a carico del fondo sanitario regionale (in luogo della misura del 70 per cento in origine prevista) i costi per gli interventi di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale.

    Orbene, così disponendo, il legislatore regionale – a dire del ricorrente – avrebbe disatteso gli impegni assunti dalla Regione in sede di accordo concluso con il Presidente del Consiglio dei ministri per il rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica.

    1.1.2.— L’impugnativa statale investe anche l’art. 38 della medesima legge regionale n. 8 del 2010.

    Detta norma stabilisce al comma 1 – nel modificare l’art. 6 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria) – che le ASL, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, procedono ad assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007. Il successivo comma 2 dispone, testualmente, che la Regione «riconosce l’esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d’età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione».

    Tale articolo, secondo il ricorrente, oltre a contrastare con il piano di rientro, sarebbe in contraddizione anche con i principi generali della materia, recati dall’art. 1, commi da 513 a 543 e comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nonché dall’art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), «che hanno escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale co.co.co. e dirigente».

    Nella stessa prospettiva, si deduce che l’art. 2, comma 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nel richiamare le previsioni di cui ai commi 10 e 13 dell’art. 17 del già citato decreto-legge n. 78 del 2009, stabilisce nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Dette norme – nota sempre il ricorrente – fanno...

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