Ordinanza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2011

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione25 Febbraio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 65

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); dell’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 16, lettera b) e comma 22, lettera o), della legge n. 94 del 2009; nonché dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, promossi dal Giudice di pace di Montepulciano con ordinanza dell’8 aprile 2010 e dal Giudice di pace di Palermo con ordinanza del 18 dicembre 2009, iscritte ai numeri 212 e 223 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 33 e 35, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza dell’8 aprile 2010 (r.o. n. 212 del 2010), il Giudice di pace di Montepulciano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, nonché in riferimento ai «principi, anch’essi di rango costituzionale, di solidarietà e di ragionevolezza», questione di legittimità costituzionale «degli artt. 10 bis e 16, lett. 1, ultimo periodo, del d.lvo n. 286/98 e 62 bis del d. lvo 274/2000, introdotti dall’art. 1 co. 16 e 17 della legge 94/09» [recte, dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); dell’art. 16, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 16, lettera b) e comma 22, lettera o), della legge n. 94 del 2009; nonché dell’art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d) della legge n. 94 del 2009];

che l’ordinanza di rimessione – nel trascrivere e far...

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