Ordinanza nº 381 da Constitutional Court (Italy), 07 Ottobre 2005

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione07 Ottobre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 381

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI ††††††††††††††††††† Presidente

- Guido††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††† Giudice

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellíarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nellíambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Vicenza con ordinanza del 12 settembre 2003, dal Giudice di pace di Marsiconuovo con ordinanza del 13 gennaio 2004, dal Giudice di pace di Vicenza con ordinanza del 18 febbraio 2004, dal Giudice di pace di Osimo con ordinanza del 3 giugno 2003, dal Giudice di pace di Napoli con ordinanza del 21 ottobre 2004, rispettivamente iscritte al n. 935 del registro ordinanze del 2003, ai numeri 250, 561 e 621 del registro ordinanze del 2004, al n. 70 del registro ordinanze del 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dellíanno 2003, numeri 15, 25 e 27, prima serie speciale, dellíanno 2004 e n. 9, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dellí8 giugno 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Vicenza con due ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 935 del 2003 e n. 561 del 2004) ha sollevato, in riferimento allíart. 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellíarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono che il giudice adito con ricorso immediato ex art. 21 del citato decreto legislativo possa ´disporre, in via residuale, líimputazione coattaª;

che il giudice a quo, che procede a seguito di ricorso immediato della persona offesa volto ad ottenere la citazione a giudizio del soggetto a cui Ë attribuito il reato, non condivide la richiesta di ´archiviazione del procedimento per manifesta infondatezzaª presentata dal pubblico ministero e sostiene di trovarsi nellíimpossibilit‡ di emettere il decreto di convocazione delle parti in udienza previsto dallíart. 27 del decreto legislativo n. 274 del 2000, non avendo il pubblico ministero formulato líimputazione che deve essere trascritta nel decreto a pena di nullit‡;

che il rimettente non ritiene possibile interpretare la disposizione censurata nel senso di attribuire in tali casi al giudice ´il potere di formulare líimputazione sulla scorta della prospettazione del ricorrenteª in quanto tale soluzione, gi‡ di per sÈ contraria alla lettera della legge, ´costituirebbe un grave vulnus al principio della terziet‡ del giudice nonchÈ al principio della titolarit‡ dellíazione penale in capo al pubblico ministeroª;

che alla luce di tali premesse il rimettente, considerato che nel caso in esame non Ë previsto, ´a differenza di quanto avviene per il giudice di pace in funzione di giudice per le indagini preliminari, in virt˘ del comma 4 dellíart. 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, alcuno strumento giuridico idoneo a provocare líimputazione coattaª, e che la situazione descritta puÚ comportare la paralisi del procedimento, solleva questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo in esame, assumendo violato il ´diritto alla difesa del ricorrente, costituzionalmente tutelatoª;

che nel giudizio introdotto con ordinanza n. 935 del registro ordinanze del 2003...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT