Sentenza nº 432 da Constitutional Court (Italy), 02 Dicembre 2005

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione02 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 432

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco ††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco †††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano†††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco†††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano†††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dallíart. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilit‡), promosso con ordinanza del 30 giugno 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da CGIL Lombardia ed altro contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di costituzione della CGIL Lombardia ed altro e della Regione Lombardia;

udito nellíudienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini per la CGIL Lombardia ed altro e NicolÚ Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza depositata il 30 giugno 2004, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dallíart. 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilit‡), ´nella parte in cui non include i cittadini stranieri residenti nella regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto† pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civiliª.

    Il giudice rimettente premette di essere investito del giudizio ñ istauratosi su ricorso proposto da un cittadino extracomunitario e dalla CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) regionale nei confronti della Regione Lombardia ñ per líannullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 7/16747 del 12 marzo 2004, la quale ñ ponendo ìuna nuova disciplinaî per il rilascio delle tessere di trasporto pubblico regionale ñ consente la circolazione gratuita, sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale, agli invalidi civili alla duplice condizione del possesso della cittadinanza italiana e della residenza in Lombardia. Il rimettente espone che líimpugnato provvedimento costituisce puntuale attuazione di quanto disposto dallíart. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2002, come modificato. La norma ñ nello stabilire condizioni di favore per gli appartenenti a determinate categorie, tra cui quella degli invalidi totali al lavoro ñ esige quali presupposti del beneficio la cittadinanza italiana e la residenza nel territorio della Regione; pertanto, in forza di essa, il ricorrente ñ riconosciuto invalido totale con permanente inabilit‡ lavorativa e costretto a recarsi, con i mezzi pubblici, in ospedale tre volte alla settimana per praticarvi la dialisi ñ si era visto privare, a decorrere dal 31 luglio 2004, della ìtessera di libera circolazioneî di cui era† gi‡† possessore.

    Il Tribunale rimettente ñ concessa incidentalmente al ricorrente misura cautelare per autorizzarlo ad usufruire del menzionato titolo di trasporto nonostante líentrata in vigore della novella legislativa ñ dubita della legittimit‡ costituzionale dellíart. 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2002, ritenendo, innanzitutto, la questione rilevante ai fini della definizione del giudizio: sia in ragione del fatto che líeventuale annullamento del provvedimento impugnato ñ costituendo, questíultimo, replica pedissequa del contenuto della norma ñ risulterebbe una decisione pressochÈ inutiliter data; sia in relazione allíesito della tutela cautelare concessa, ´non essendo sufficiente la sospensione della delibera di giunta richiamata in assenza dellíespunzione dallíordinamento della norma [Ö] alla quale la disciplina di cui alla delibera medesima d‡, sul punto, solo attuazioneª.

    In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo prospetta innanzitutto un contrasto tra la norma censurata e líart. 32, primo comma, della Costituzione: tale parametro, qualificando diritto fondamentale dellíindividuo il benessere psicofisico, presuppone una titolarit‡ di esso ìpriva di distinzioniî, accedendo cosÏ ad una nozione di ìindividuoî indubbiamente comprensiva anche dello straniero residente in Italia, poichÈ la salute costituisce un bene primario universalmente riconosciuto. Per contro, la norma censurata non include nel beneficio in questione, pure riconosciuto in ragione di condizioni di salute, gli stranieri residenti in Lombardia, benchÈ affetti da totale invalidit‡ fisica.

    A parere del rimettente, la norma denunziata violerebbe, altresÏ, il canone di ragionevolezza, in contrasto con líart. 3 della Costituzione, in quanto essa introduce un trattamento differenziato rispetto a situazioni che non presentano elementi di diversit‡ rilevanti per líordinamento, venendo comunque in rilievo misure di sostegno a favore di individui gravemente invalidi.

    Inoltre ñ rileva ancora il giudice †a quo ñ poichÈ il beneficio Ë anche finalizzato alla tutela di quanti si trovano ´in difficolt‡ rispetto al lavoro per favorirne il recupero delle energie psicofisicheª, la norma in questione si pone in contrasto con líart. 35, primo comma, della Costituzione.

    Infine, il TAR rimettente ritiene che la norma in questione violi líart. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. In esito alla riforma del Titolo V della carta fondamentale, vige la riserva di legislazione statale, in via esclusiva, sia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale, che per la statuizione dei principÓ fondamentali in materia di tutela della salute: settori, questi, che ñ secondo il giudice †a quo ñ† ´non possono non riguardare anche lo status giuridico dei cittadini stranieriª. Nondimeno ñ conclude il rimettente ñ la norma in questione, stabilendo profili distintivi tra cittadini italiani e stranieri† in relazione a prestazioni essenziali concernenti il diritto alla salute, ´sembra porsi al di fuori della competenza costituzionalmente riservata alle Regioniª: e ciÚ, nonostante† la legislazione sugli stranieri (art. 2, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) preveda la parit‡ di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di stati extracomunitari nellíaccesso ai pubblici servizi.

  2. ñ Nel presente giudizio hanno spiegato costituzione sia la CGIL Lombardia, in persona del legale rappresentante e segretario generale, che il privato ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo líaccoglimento della questione di costituzionalit‡ e riservando† a successiva memoria ogni ulteriore deduzione.

  3. ñ Si Ë altresÏ costituita in giudizio la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, concludendo per líinammissibilit‡ e, comunque, per líinfondatezza della questione.

    Nellíatto di costituzione, la Regione ñ premessa una ricostruzione storica della normativa regionale in tema di agevolazioni per líutilizzo dei servizi di trasporto pubblico ñ evidenzia innanzitutto come la cittadinanza italiana sia ´requisito di fondo sempre costantemente richiesto [Ö] per líaccesso alle agevolazioni tariffarieª sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia, secondo un modello ampiamente diffuso in varie legislazioni regionali, e non costituisca, quindi, uníinnovazione della disciplina impugnata: un requisito che vale a coniugare la possibilit‡ di uníestesa fruizione del beneficio con i costi notevoli di esso. Ad avviso dellíente regionale, la circolazione gratuita per alcune categorie di soggetti non puÚ configurasi nÈ come una prestazione essenziale, nÈ come una soluzione costituzionalmente obbligata; essa non rientra neppure in quei ìservizi minimiî o in quegli ìobblighi di servizio pubblicoî cui si riferiscono gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 442 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale), trattandosi, piuttosto, di una scelta discrezionale del legislatore regionale, il cui onere ricade integralmente sulla finanza dellíente locale, tenuto a rimborsare alle aziende concessionarie del servizio di trasporto le agevolazioni tariffarie. Evidenziati, in proposito, gli oneri economici gi‡ gravanti, per il passato, verso le aziende di trasporto regionale ed...

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