n. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 251 del 2013, proposto da: Provincia di Pescara, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Gallo, Nunzia Napolitano, con domicilio eletto presso Bruno Gallo in Pescara, piazza Duca D'Aosta, 31;

contro Regione Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'accertamento dell'obbligo della Regione Abruzzo di garantire un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dalla Provincia di Pescata per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio svolti dall'Ente ricorrente dall'anno 2007 ad oggi;

nonche' per la condanna della Regione stessa al pagamento del suddetto contributo. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti l'avv. Barbara Chiaversoli, su delega dell'avv. Bruno Gallo per l'Amministrazione ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per l'Amministrazione regionale resistente;

Motivazioni 1. - La questione sottoposta al Giudice rimettente. Con il ricorso in epigrafe, la Provincia di Pescara ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo della Regione Abruzzo di corrisponderle il contributo pari al 50% della spesa necessaria e documentata per gli interventi di cui all'art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, come modificata dalla successiva legge regionale n. 15 del 1998, sostenuta dalla medesima Provincia per il trasporto e assistenza degli alunni in situazione di handicap, dal 2006 al 2013. Piu' in particolare, ai sensi dell'art. 5-bis cit., «1. Le Province esercitano le funzioni indicate dal d.lgs. n. 111/1998, art. 139, comma 1, lettera c) e della L.R. n. 11 /1999, art. 79, comma 2, lettera b), inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. 2. I Servizi di cui al precedente comma sono i seguenti: trasporto degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione secondaria superiore;

assistenza scolastica qualificata agli studenti di cui al precedente punto. 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Province deliberano ed inviano alla Giunta regionale il Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione scolastica superiore, da realizzare nell'anno solare successivo, sulla base delle necessita' riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si inscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. 4. Nel piano degli interventi di cui al precedente comma, devono essere chiaramente indicati: il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di trasporto di cui al comma 2;

i chilometri di percorrenza;

il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di assistenza scolastica qualificata. 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente con allegati: i prospetti di informazione statistica, per ciascun Istituto Scolastico o di Formazione Professionale, raggruppati per ciascun Comune della Provincia;

un prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i servizi di cui al comma 2. 6. Le Province erogano ai Comuni le somme necessarie per i servizi di cui al comma 2 come segue: per il servizio di trasporto, ai Comuni di residenza degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio;

per il servizio di assistenza qualificata, ai Comuni ove ha sede la Scuola o Istituto di istruzione superiore». Ai sensi del successivo art. 6 comma 2-bis, «Per gli interventi previsti dall'art. 5-bis, la Giunta regionale garantisce, nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province;

la restante parte viene garantita da ciascuna provincia». Sulla base di tali previsioni normative, la Provincia di Pescara ha approvato e trasmesso annualmente (dal 2006 al 2012) alla Regione Abruzzo i piani degli interventi di cui all'art. 5-bis, relazionando poi per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attivita' svolte. A fronte di cio' la Regione ha erogato, per le varie annualita', finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia di Pescara. Pertanto, secondo quest'ultima, le somme ancora dovute ammonterebbero ad euro 1.775.968,04. La Regione Abruzzo, dal suo canto, ha depositato in giudizio una relazione nella quale non si contestano affatto gli importi delle somme spese dall'Amministrazione Provinciale ne' il merito di esse (cosi' come cio' non e' avvenuto all'atto dei singoli pagamenti parziali), ma solo la circostanza che, in virtu' dell'art. 6 comma 2-bis, della legge regionale abruzzese, la Giunta regionale e' obbligata a garantite il contributo del 50% delle spese documentate dalla Provincie, solo «nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa». In sostanza, il contributo regionale teso a rendere effettivo il diritto degli alunni disabili ai servizi di trasporto e assistenza...

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