ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201400127 di TAR Abruzzo - Pescara, 09-01-2014

Presiding JudgeELIANTONIO MICHELE
Date09 Gennaio 2014
Published date19 Marzo 2014
Court Rule Number201400127
CourtTribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo - Pescara (Italia)
N. 00251/2013 REG.RIC.

N. 00127/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2013, proposto da:


Provincia di Pescara, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Gallo, Nunzia Napolitano, con domicilio eletto presso Bruno Gallo in Pescara, piazza Duca D'Aosta, 31;


contro

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'accertamento

dell'obbligo della Regione Abruzzo di garantire un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dalla Provincia di Pescara per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio svolti dall'Ente ricorrente dall'anno 2007 ad oggi; nonchè per la condanna della Regione stessa al pagamento del suddetto contributo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti l'avv. Barbara Chiaversoli, su delega dell'avv. Bruno Gallo per l'Amministrazione ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per l'Amministrazione regionale resistente;


'MOTIVAZIONI'


1.- La questione sottoposta al Giudice rimettente.

Con il ricorso in epigrafe, la Provincia di Pescara ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo della Regione Abruzzo di corrisponderle il contributo pari al 50% della spesa necessaria e documentata per gli interventi di cui all’articolo 5 bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, come modificata dalla successiva legge regionale n. 15 del 1998, sostenuta dalla medesima Provincia per il trasporto e assistenza degli alunni in situazione di handicap, dal 2006 al 2013.

Più in particolare, ai sensi dell’articolo 5-bis cit., “1. Le Province esercitano le funzioni indicate dal D.Lgs. n. 111/1998, art. 139, comma 1, lettera c) e della L.R. n. 11/1999, art. 79, comma 2, lettera b), inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

2. I Servizi di cui al precedente comma sono i seguenti:

- trasporto degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione secondaria superiore;

- assistenza scolastica qualificata agli studenti di cui al precedente punto.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Province deliberano ed inviano alla Giunta regionale il Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione scolastica superiore, da realizzare nell'anno solare successivo, sulla base delle necessità riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si inscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore.

4. Nel piano degli interventi di cui al precedente comma, devono essere chiaramente indicati:

- il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di trasporto di cui al comma 2;

- i chilometri di percorrenza;

- il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di assistenza scolastica qualificata.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con allegati:

- i prospetti di informazione statistica, per ciascun Istituto Scolastico o di Formazione Professionale, raggruppati per ciascun Comune della Provincia;

- un prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i servizi di cui al comma 2.

6. Le Province erogano ai Comuni le somme necessarie per i servizi di cui al comma 2 come segue:

- per il servizio di trasporto, ai Comuni di residenza degli studenti in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT