Ordinanza nº 443 da Constitutional Court (Italy), 09 Dicembre 2005
Relatore | Gaetano Silvestri |
Data di Resoluzione | 09 Dicembre 2005 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 443
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI† Presidente
- Franco BILE† Giudice
- Giovanni Maria FLICK† î
- Francesco AMIRANTE† î
- Ugo DE SIERVO† î
- Romano VACCARELLA î
- Paolo MADDALENA î
- Alfio FINOCCHIARO î
- Alfonso QUARANTA î
- Franco GALLO î
- Luigi MAZZELLA†† î
- Gaetano SILVESTRI î
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), promosso con ordinanza del 7 settembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, nel procedimento tributario vertente tra Alessandro Cocco e líAgenzia delle Entrate Ufficio di Cagliari 2, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7, prima serie speciale, dellíanno 2005.
Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 7 settembre 2004, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), nella parte in cui stabilisce che ´il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italianaª;
che il giudice rimettente Ë stato investito di un ricorso avverso un avviso di recupero di credito díimposta ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2001);
che, come riferisce il rimettente, il ricorrente nel giudizio a quo aveva utilizzato una parte del suo credito díimposta, calcolato in base allíart. 8 della legge n. 388 del 2000, presentando in banca il modello F24, codice tributo 6734, nella mattinata del giorno 13 novembre 2002;
che lo stesso giorno, perÚ, Ë entrato in vigore il decreto-legge n. 253 del 2002 il quale, allíart. 1, comma 1, lettera b), dispone che ´i soggetti che a decorrere dall'8 luglio 2002 hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa della...
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