DECRETO-LEGGE 12 novembre 2002, n. 253 - Disposizioni urgenti in materia tributaria

Coming into Force13 Novembre 2002
Published date13 Novembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/11/13/002G0290/CONSOLIDATED/20030114
Enactment Date12 Novembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.266 del 13-11-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e, in particolare, in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di compensazione di crediti d'imposta e di sospensione di adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

  1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

    1. i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia

      delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito

      automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli

      investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le

      tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti

      con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti

      necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di

      regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti,

      l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli

      ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti

      fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore

      dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data

      di entrata in vigore del presente decreto, con il quale e'

      altresi' approvato il modello di comunicazione e stabilito il

      termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 31

      gennaio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono la

      fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere

      dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la

      riprendono a...

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