Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2004

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione13 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA††† Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA ì

- Carlo†† MEZZANOTTE ì

- Fernanda CONTRI ì

- Guido NEPPI MODONA ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI ì

- Annibale MARINI ì

- Franco BILE ì

- Giovanni Maria FLICK ì

- Francesco AMIRANTE† ì

- Ugo DE SIERVO ì

- Romano VACCARELLA ì

- Paolo MADDALENA ì

- Alfio††† FINOCCHIARO ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 33; 34, comma 1, lettera i); 38 comma 1, lettere a) ed e); 43, comma 2; 50 comma 5 e 51 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria approvata in seconda deliberazione, ai sensi dellíart. 123 Cost., il 31 luglio 2003, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 settembre 2003, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2003.

Visto líatto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella udienza pubblica del 25 novembre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi líAvvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

† 1. ñ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 settembre 2003, depositato il successivo 12 settembre e iscritto al n. 68 del 2003 del registro ricorsi, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 33; 34, comma 1, lettera i); 38, comma 1, lettere a) ed e); 43, comma 2; 50, comma 5 e 51 dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 121, 122, 123, primo comma, e 126 della Costituzione, nonchÈ al principio di separazione dei poteri.

† 2. ñ In riferimento allíart. 33 dello statuto, la difesa erariale sostiene che líart. 122, ultimo comma, e líart. 126, terzo comma, della Costituzione, stabilirebbero un vincolo di interdipendenza tra la Giunta con il suo Presidente ñ ove eletto a suffragio universale e diretto ñ ed il Consiglio, espresso dal principio simul stabunt simul cadent, posto a garanzia della stabilit‡ dellíesecutivo regionale.

† Líart. 126, terzo comma, della Costituzione dovrebbe infatti essere letto in correlazione con líart. 122, quinto comma, della Costituzione, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, Ë eletto a suffragio universale e diretto.

† Dal combinato disposto di dette norme si ricaverebbe, quindi, che lo statuto regionale puÚ discostarsi dal principio simul stabunt simul cadent, esclusivamente nel caso in cui sia stato previsto un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso da quello a suffragio universale diretto (sentenza n. 304 del 2002).

† Secondo il ricorrente, líart. 33 dello statuto calabrese avrebbe violato le succitate norme. In base alle disposizioni di tale articolo oggetto delle censure dello Stato, i candidati alle cariche sia di Presidente che di Vice Presidente della Giunta regionale sono indicati sulla scheda elettorale, sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e sono poi nominati dal Consiglio regionale nella sua seduta di insediamento; in questa stessa occasione Ë approvata la mozione sul programma di governo da essi presentata in Consiglio (commi 1 e 2); viene stabilito, inoltre, che la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale (comma 3); infine, la norma statutaria, al comma 4, stabilisce che, nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilit‡ sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, a questi subentra il Vice Presidente, il quale ñ una volta confermato dal Consiglio ñ torner‡ a disporre del potere di provocare eventualmente lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi in cui non potesse pi˘ ricoprire la carica o si dimettesse.

† Ad avviso della difesa erariale, líart. 33, disciplinando una forma di elezione sostanzialmente diretta a suffragio universale ñ tanto che stabilisce lo scioglimento del Consiglio regionale nel caso di mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dallíelettorato ñ contrasterebbe con la Costituzione in quanto non prevede, in riferimento ai casi di cessazione dal mandato del Presidente della Giunta previsti dallíart. 126, terzo comma, della Costituzione, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, disponendo invece che al Presidente subentri il Vice Presidente. Questa procedura, quindi, violerebbe sia líart. 126, sia líart. 122 della Costituzione, poichÈ inciderebbe sulla ìmateria elettoraleî, coperta da riserva di legge regionale.

† 3. ñ LíAvvocatura generale dello Stato sostiene inoltre che il combinato disposto degli artt. 34, comma 1, lettera i) e 43, comma 2, dello statuto attribuirebbero illegittimamente al Consiglio regionale líesercizio di una potest‡ regolamentare, nella forma dei regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva il cui potere regolamentare sia stato delegato dallo Stato alle Regioni, in presenza dellíart. 121 della Costituzione che, invece, non prevede la potest‡ regolamentare del Consiglio, cosÏ come a livello nazionale non si attribuisce detta potest‡ al Parlamento.

† Líillegittimit‡ delle norme sarebbe confortata dalla considerazione che, anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, il Governo, in diverse occasioni, ha esercitato il potere di rinvio in riferimento a leggi regionali attributive della potest‡ regolamentare ai Consigli regionali.

† 4. ñ Relativamente allíart. 38, primo comma, lettere a) ed e), dello statuto, il ricorrente osserva che questa norma, disciplinando aspetti della materia elettorale, si porrebbe in contrasto con líart. 122, primo comma, della Costituzione, il quale dispone che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit‡ e incompatibilit‡ del Presidente e dei membri della Giunta, nonchÈ dei consiglieri regionali devono essere disciplinati con legge regionale, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. In particolare, si sottolinea nel ricorso, che la lettera a) del primo comma dellíart. 38 prevede un sistema di elezione su base proporzionale con voto di preferenza e premio elettorale di maggioranza.

† Líintroduzione nello statuto di norme in materia elettorale violerebbe la riserva di legge regionale e limiterebbe i poteri del Consiglio regionale, realizzando al tempo stesso un ìrafforzamentoî della fonte statutaria e determinando in tal modo anche una lesione del principio di democrazia diretta. La norma impugnata, infatti, sottrarrebbe al referendum popolare le norme elettorali, dato che, ai sensi dellíart. 11 dello statuto in esame, il referendum non Ë ammesso per líabrogazione delle norme statutarie.

Inoltre, le lettere a) ed e) dellíart. 38 si porrebbero in contrasto con líart. 123, primo comma, della Costituzione, in quanto estenderebbero la disciplina dello statuto a materia non prevista dalla norma costituzionale.

  1. ñ In relazione allíart. 50 dello statuto, il ricorrente osserva che la norma disciplina líorganizzazione amministrativa regionale ed in particolare la figura dei dirigenti regionali, relativamente ai quali il quinto comma dellíart. 50 dispone: ìNellíesercizio della potest‡ statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, líattribuzione e la revoca degli incarichi, líaccertamento delle responsabilit‡ e la comminazione delle sanzioni, nonchÈ ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionaleî.

    Il riferimento ad una disciplina regionale del regime contrattuale dei dirigenti regionali violerebbe líart. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia ìordinamento civileî, in quanto a questa sarebbero riconducibili sia gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro privato che del rapporto di lavoro pubblico, oltre che la disciplina del diritto sindacale. Ed infatti, nel documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2002 Ë stato espressamente affermato: ìPoichÈ il rapporto di lavoro pubblico Ë stato fatto rientrare nella disciplina privatistica, possiamo quindi concludere che, parimenti ai lavoratori privati, anche per quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il legislatore regionale trova un limite invalicabile nella contrattazione nazionale, che puÚ a sua volta ricevere una regolamentazione di sostegno da parte del legislatore regionaleî.

  2. ñ Il ricorrente sostiene, infine, che líart. 51 dello statuto violerebbe líart. 123, primo comma, della Costituzione, in quanto ha ad oggetto líesercizio della potest‡ normativa tributaria della Regione e quindi regola una materia che non rientra tra quelle che, secondo la norma costituzionale, possono costituire oggetto di disciplina da parte dello statuto.

    † 7. ñ Nel giudizio si Ë costituita la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

    † Relativamente alle censure aventi ad oggetto líart. 33, la resistente osserva che esse sarebbero infondate, in quanto, sotto un profilo strettamente formale, elezione ìa suffragio universaleî vorrebbe dire che il Capo dellíesecutivo ñ nella specie, il Presidente della Giunta regionale ñ ìdeve essere eletto da tutti i soggetti facenti parte dellíordinamentoî. Líelezione ìa suffragio direttoî si avrebbe infatti quando tutti i titolari dellíelettorato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013
    • Italia
    • 19 Luglio 2013
    ...solo da norme chiaramente desumibili dalla Costituzione (sono citate, a quest’ultimo riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 2004 e n. 313 del L’impugnato art. 3 violerebbe, infine, anche l’art. 76 Cost. perché si pone in contrasto con l’art. 17 della legge di delegazione ......
  • n. 219 SENTENZA 16 - 19 luglio 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 24 Luglio 2013
    • 19 Luglio 2013
    ...solo da norme chiaramente desumibili dalla Costituzione (sono citate, a quest'ultimo riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 2004 e n. 313 del 2003). L'impugnato art. 3 violerebbe, infine, anche l'art. 76 Cost. perche' si pone in contrasto con l'art. 17 della legge di dele......
  • Ordinanza nº 110 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 2011
    • Italia
    • 1 Aprile 2011
    ...specie, mediante la contrattazione collettiva, con efficacia vincolante anche per le Regioni (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004); che, nel caso in esame, la Regione Molise non si sarebbe limitata a disciplinare la procedura della contrattazione nella parte di......
  • N. 110 ORDINANZA 23 marzo 2011 - 1 aprile 2011
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 06 Aprile 2011
    • 23 Marzo 2011
    ...specie, mediante la contrattazione collettiva, con efficacia vincolante anche per le Regioni (e' richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004); che, nel caso in esame, la Regione Molise non si sarebbe limitata a disciplinare la procedura della contrattazione nella parte d......
2 sentencias
  • Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013
    • Italia
    • 19 Luglio 2013
    ...solo da norme chiaramente desumibili dalla Costituzione (sono citate, a quest’ultimo riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 2004 e n. 313 del L’impugnato art. 3 violerebbe, infine, anche l’art. 76 Cost. perché si pone in contrasto con l’art. 17 della legge di delegazione ......
  • Ordinanza nº 110 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 2011
    • Italia
    • 1 Aprile 2011
    ...specie, mediante la contrattazione collettiva, con efficacia vincolante anche per le Regioni (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004); che, nel caso in esame, la Regione Molise non si sarebbe limitata a disciplinare la procedura della contrattazione nella parte di......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT