N. 110 ORDINANZA 23 marzo 2011 - 1 aprile 2011
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Ugo DE SIERVO Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 maggio - 7 giugno 2010, depositato in cancelleria l'8 giugno 2010 ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2010.
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 maggio 2010 e depositato l'8 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato - in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera
l), 3 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 10 del 1° aprile 2010;
che la norma impugnata, avente come rubrica iniziale 'Trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni', disciplinava tale trattamento, prevedendo tra le componenti retributive la 'retribuzione di posizione', (espressione che indica una o piu' voci retributive accessorie distinte dallo stipendio tabellare e riferibili alle attivita' concretamente svolte dal dirigente, integrate da altra voce variabile connessa ai risultati gestionali conseguiti), incrementata secondo valori percentuali stabiliti nella medesima norma;
che, come il ricorrente espone, 'la materia retributiva, a mente della previsione degli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n.
165/2001, e' regolata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale';
che, ad avviso della difesa dello Stato, le disposizioni censurate sarebbero state in palese contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che devolve alla competenza legislativa esclusiva...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA