Sentenza nº 8 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione13 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 8

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo†††††††††††††††††† CHIEPPA†††††††††††††††††† Presidente

- Gustavo††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Giudice

- Valerio †††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† ††††† ì

- Carlo††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† ††††† ì

- Fernanda†††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† ††††† ì

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† ††††† ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† ††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† ††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 9, commi 2 e 3; 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 recante (Disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2003.

††††††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 17 gennaio 2003, depositato il 22 gennaio 2003 e iscritto al n. 6 del 2003 del registro ricorsi, ha impugnato líart. 9 e líart. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 20 novembre 2002, n. 47.

    Líart. 9, dopo aver previsto la stipulazione da parte della Regione di accordi per la realizzazione, razionalizzazione ed ampliamento della capacit‡ di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri, sottopone ad autorizzazione unica regionale la realizzazione delle opere e infrastrutture connesse a detti interventi, disciplinandone anche il relativo procedimento di rilascio.

    Le disposizioni contenute nellíart. 9 impugnato, a giudizio del ricorrente, invaderebbero il campo delle attribuzioni che il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato allo Stato, tra le quali figurano anche le determinazioni inerenti líimportazione e líesportazione di energia, nonchÈ le funzioni attinenti alle reti di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 150 KV (art. 2, comma 1, lettere c) ed h). In tale ambito rientrerebbero anche le reti di interconnessione con líestero, poichÈ líenergia importata Ë ad alta tensione.

    La norma censurata sarebbe costituzionalmente illegittima anche per violazione dellíart. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellíenergia elettrica), che attribuisce al gestore della rete di trasmissione nazionale líattivit‡ di trasmissione dellíenergia elettrica e la determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete. Da questo punto di vista, la norma regionale violerebbe líart. 117, primo comma, Cost., in quanto, attraverso la violazione delle norme statali di attuazione, avrebbe violato la normativa comunitaria dettata dalla direttiva n. 96/92/CE.

    Líart. 14, comma 5, della legge regionale censurata dispone la sospensione, nelle more dellíapprovazione del Piano energetico regionale (PER), delle procedure per líautorizzazione della costruzione di nuovi impianti a biomasse. Líart. 6 della stessa legge regionale n. 30 del 2002 non stabilisce un termine entro il quale il PER entra in vigore. In tal modo, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata sospenderebbe sine die la costruzione di nuovi impianti, cosÏ precludendo la libert‡ di iniziativa economica tutelata dallíart. 41 Cost.

    Inoltre, la disposizione impugnata violerebbe líart. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 110 del 2002, che riserva allo Stato la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nel cui ambito dovrebbe ritenersi rientrare anche la produzione a biomasse di energia elettrica.

  2. ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione proposta sia dichiarata inammissibile e infondata e riservandosi di illustrare i motivi in separata memoria.

    In prossimit‡ dellíudienza la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha depositato una memoria, nella quale premette di essere dotata di potest‡ legislativa concorrente in materia di ìproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dellíenergiaî, in virt˘ dellíart. 117, terzo comma, Cost., nonchÈ dellíart. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La resistente afferma, inoltre, che le norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel d.lgs. n. 110 del 2002, hanno trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia concernenti le attivit‡ di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo le funzioni...

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