Sentenza nº 281 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 2004

Date28 Luglio 2004
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 281

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††† Presidente

- Valerio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Giudice

- Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE †††††††† †"

- Fernanda††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† "

- Guido ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† "

- Piero Alberto††††††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† "

- Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† "

- Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††††††††† †"

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† "

- Romano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellíarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze del 15 settembre 2001 dal Tribunale di Verona, del 29 novembre 2001 dal Giudice istruttore del Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, dellí11 dicembre 2001 dalla Corte di cassazione, del 6 dicembre 2001 dal Tribunale di Bologna, del 15 febbraio 2002 dal Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, del 14 febbraio 2002 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo, del 1∞ marzo 2002 dal Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, del 27 febbraio 2002 dal Tribunale di Melfi, del 22 aprile 2002 dalla Corte díappello di Genova, del 1∞ marzo 2002 dal Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, del 23 luglio 2001 dal Tribunale di Bassano del Grappa, del 4 giugno 2002 dal Tribunale di ForlÏ, sezione distaccata di Cesena, del 1∞ agosto 2002 dal Tribunale di Lanusei, del 21 ottobre e del 4 novembre 2002 dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte ai nn. 63, 79, 89, 97, 151, 175, 176, 216, 219, 310, 312, 341, 381, 520 e 584 del registro ordinanze 2002 e al n. 47 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 10, 11, 15, 18, 20, 26, 33, 36 e 48, prima serie speciale, dellíanno 2002 e nn. 3 e 7, prima serie speciale, dellíanno 2003.

††††††††††† Visti líatto di costituzione del Comune di Sassuolo nonchÈ gli atti di intervento della Federconsumatori di Bologna e del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

††††††††††† 1.ñ Con ordinanza dellí11 dicembre 2001 (r.o. n. 89 del 2002) le sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione proposto da Belfrontizio s.p.a., in un giudizio volto ad ottenere, in via principale, il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla societ‡ a seguito di inadempimento del Comune di Acireale a convenzione di lottizzazione e, in subordine, líindennizzo per arricchimento senza causa dellíente convenuto, hanno sollevato, in riferimento allíart. 76 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellíarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per eccesso rispetto alla delega conferita dallíart. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limitano ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimit‡ o esclusiva gi‡ spettante al giudice amministrativo, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento allíintero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche.

††††††††††† 1.1.ñ In punto di rilevanza, il giudice a quo, ricordato preliminarmente che parte attrice aveva adito contemporaneamente sia il Tribunale di Acireale che il TAR per la Sicilia, assumendo di aver eseguito, da parte sua, le opere di urbanizzazione alla cui realizzazione si era impegnata e di averle trasferite al Comune, il quale, viceversa, non aveva rilasciato la concessione edilizia relativa ad un certo lotto, per la pretesa inefficacia del piano regolatore generale di zona, precisa che la controversia, avendo ad oggetto il risarcimento del danno per comportamento della pubblica amministrazione nella fase di attuazione di un piano di lottizzazione ñ che Ë strumento urbanistico di dettaglio, concernente líuso del territorio ñ va ricondotta allíart. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998. Evidenzia quindi che nella fattispecie non trovano applicazione nÈ líart. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riserva al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie "in materia di formazione, conclusione ed esecuzione" degli accordi conclusi tra amministrazione procedente e terzi, al fine di "determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale", nÈ líart. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. l0, che sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo ai provvedimenti di rilascio o di diniego della concessione, ai contributi di urbanizzazione e alle sanzioni amministrative: e ciÚ in quanto alla disposizione censurata deve essere attribuita, in ragione della sua specificit‡ (di norma sulla giurisdizione) e della sua tendenziale onnicomprensivit‡ (estensibile anche agli accordi conclusi in materia urbanistica), efficacia derogatoria, ai fini che qui interessano, rispetto a tutta la normativa anteriore.

††††††††††† 1.2.ñ Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio prospettato, la Corte, richiamata la propria, precedente ordinanza del 9 marzo 2001, rileva che la ratio della legge delega era di estendere la giurisdizione amministrativa gi‡ esistente, nelle materie dellíedilizia, dellíurbanistica e dei servizi pubblici, ai diritti patrimoniali consequenziali, ivi compreso il risarcimento del danno, in modo da concentrare davanti a un solo giudice e la fase di controllo di legittimit‡ dellíazione amministrativa, e quella della riparazione per equivalente, cosÏ rendendo piena ed effettiva la tutela del cittadino.

††††††††††† Non a caso ñ ricorda il collegio rimettente ñ con riferimento alla materia dei servizi pubblici, líart. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 Ë gi‡ stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (sentenza n. 292 del 2000). Per ragioni analoghe anche gli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma l, sembrano esorbitare dallíambito della delega: il combinato disposto delle norme citate, infatti, istituisce una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva e piena che abbraccia líintero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia e cioË un settore suscettivo di tendenziale, ulteriore estensione, in ragione dellíamplissima definizione della materia urbanistica (peraltro non compresa nella delega), posto che questa concerne tutti gli aspetti dellíuso del territorio.

††††††††††† NÈ ñ argomenta ancora il Supremo Collegio ñ sulla rilevanza della questione puÚ influire líentrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, che con líart. 7 sostituisce líart. 34 riproducendone il contenuto: la nuova legge invero, in difetto di espressa previsione in tal senso, non ha efficacia retroattiva ma si applica solo ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (salvi gli effetti convalidanti per i giudizi gi‡ pendenti davanti al giudice...

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