Sentenza nº 92 da Council of State (Italy), 13 Gennaio 2010

Data di Resoluzione13 Gennaio 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Costantino Salvatore, Presidente

Luigi Maruotti, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere, Estensore

Anna Leoni, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA n. 00948/2008, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per occupazione temporanea d'urgenza di terreni per costruzione elettrodotto.

Sul ricorso numero di registro generale 2560 del 2009, proposto da:

Enel Distribuzione Spa in P. e Q.Le Procuratore di Enel Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Mole', Vincenzo Petrizzi, Massimo Proto, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via della Farnesina n.272/274;

Azienda Agricola Delfico, di Leone De Sanctis Vincenza & Css, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Silvestri, Alfonso Vasile, con domicilio eletto presso Simona Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20;

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Molè e Vasile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

* La Azienda Agricola Delfico, proprietaria di alcuni terreni a destinazione agricola e artigianale (catasto del Comune di Montesilvano fg. 19 part. 13, 92, 96 e 201; catasto del Comune di Cappelle sul Tavo fg. 1 part. 29, 30, 31, 32, 61, 70, 111, 121 e 137), chiese il risarcimento del danno, l'indennità di occupazione e la declaratoria della cessazione della sua proprietà e dell'acquisizione da parte dell'Enel e della Regione di detta proprietà a seguito di procedura per occupazione di detti terreni per la realizzazione di due linee elettriche, aeree e interrate.

All'occupazione, infatti, prevista per la durata tre anni, non fecero seguito i decreti di costituzione di servitù di elettrodotto per i terreni interessati dalle linee aeree e di espropriazione per le aree interessate dalle linee sotterranee e dai basamenti dei piloni.

* Con lo stesso ricorso l'Azienda ha chiesto, il pagamento in solido, da parte della Regione e dell'Enel spa, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza relativa al periodo dal 26 - 27 giugno 1996 al 26 - 27 giugno 1999, data di scadenza dell'occupazione legittimamente dispost.

Il TAR, con la sentenza n. 948/2008 ha:

- dichiarato in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine alla domanda per ottenere l'indennità di occupazione d'urgenza per il periodo di occupazione dal 26 ? 27 giugno 1996 al 26 ? 27 giugno 1999.

- accolto il ricorso come da motivazione, e, per l'effetto, ha condannato l'Enel spa al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n.80/98, con i criteri e le modalità stabilite nella stessa motivazione.

* In estrema sintesi, il Tribunale, dopo un'accurata ricostruzione delle vicende giurisprudenziali relative all'istituto dell'accessione invertita ed al suo declino per effetto degli interventi della CEDU, ha statuito che: a) - l'art. 43 del nuovo T. U. n. 327/2001 si riferisce anche alle occupazioni sine titulo già sussistenti alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico ( richiamandosi al riguardo: Cons. St., Ad. Pl. n. 2 del 2005; Cons. St., Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5830; idem, 27 giugno 2007, n. 3752; idem, 21 maggio 2007, n. 2582; TAR Sardegna, 31 gennaio 2008 n. 83); b) - corollario del sistema delineato dall'art. 43 é il principio per cui il trasferimento della proprietà del bene non può connettersi ? come pretendeva l'azienda ricorrente - alla unilaterale volontà del privato di abdicare al proprio diritto, riservando infatti l'articolo 43 alla valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante, potere discrezionale che verrebbe inevitabilmente vanificato ove si ammettesse una scelta unilaterale del privato; c) - il quantum del risarcimento fosse determinato dall'Enel ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. 80/98 alla luce dei seguenti criteri generali: c.1 ) entro il termine di sessanta giorni ? decorrente dalla comunicazione o notifica della sentenza ? l'amministrazione e la ricorrente avrebbero potuto addivenire ad un accordo per la restituzione delle aree , concordando le modalità di restituzione, oppure ad un accordo in base al quale la proprietà delle aree si trasferiva dalla ricorrente...

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