SENTENZA Nº 201403273 di TAR Campania - Napoli, 07-05-2014

Presiding JudgeMINICHINI FERDINANDO
Date07 Maggio 2014
Published date12 Giugno 2014
Judgement Number201403273
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Italia)
N. 00031/2013 REG.RIC.

N. 03273/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00031/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ital Casa Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4;

contro

Comune di Orta di Atella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Samantha Cerrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Tomaselli, in Napoli, via Campanile, 115;

per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

del provvedimento n. 15 del 25 ottobre 2012 recante annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 35 del 2 maggio 2006, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente;

II) con i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2013:

dell’ordinanza di demolizione n. 45 del 10 giugno 2013, dell’avviso di avvio del procedimento prot. n. 948 del 6 maggio 2013;

III) con i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2013:

del provvedimento prot. n. 12331 del 30 settembre 2013 recante accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 45/2013 ed immissione nel possesso ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 38.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 20 dicembre 2012 e depositato il 3 gennaio 2013 la società Ital Casa Immobiliare s.r.l. insorge avverso il provvedimento meglio specificato in epigrafe con cui il Comune di Orta di Atella ha disposto il ritiro in autotutela del permesso di costruire n. 35 rilasciato in data 2 maggio 2006 per la costruzione di un fabbricato da destinare ad uffici in zona “F3” (centro direzionale e di servizi per le attività produttive) in località “San Paolo”, via San Pietro 35/37.

Espone in fatto che:

- ha provveduto al versamento integrale degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione per complessivi euro 8.350,00 ed ha realizzato a proprie spese la rete fognaria, idrica e la sede stradale il cui importo dei lavori ammonta ad euro 131.505,49 impegnandosi, nel richiedere il titolo edilizio, anche a cedere le opere di urbanizzazione esistenti ed eventualmente a realizzare quelle mancanti;

- dopo cinque anni dal rilascio del titolo edilizio e dopo la completa ultimazione del manufatto, il Comune di Orta di Atella ha comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (nota prot. n. 20406 del 9 dicembre 2011) di annullamento in autotutela del citato permesso di costruire n. 35/2006 siccome rilasciato senza la previa adozione di un piano particolareggiato ad iniziativa comunale richiesto dall’art. 32 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale per l’edificazione in zona “F3”;

- con missiva acquisita all’ente con numero di protocollo 564 del 13 gennaio 2012 la ricorrente ha formulato proprie controdeduzioni attestando che la zona de qua si presenta compiutamente urbanizzata e che, per tale motivo, non si rende necessaria la previa adozione del piano particolareggiato, rappresentando inoltre che nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ai sensi dell’art. 24 della L. Reg. 22 dicembre 2004 n. 16, con delibera n. 198 del 16 dicembre 2011 la Giunta Comunale di Orta di Atella ha conferito al Caposettore Politiche del Territorio l’incarico di redigere la pianificazione urbanistica attuativa della zona territoriale omogenea F3;

- con tale nota la ditta ha richiesto pertanto la sospensione del procedimento di secondo grado in vista della redazione della pianificazione urbanistica attuativa relativa all’area interessata dalla costruzione eretta in virtù del permesso di costruire n. 35/2006: tanto al fine di individuare concretamente le opere di urbanizzazione ritenute necessarie onde consentire alla medesima società, nel rispetto di reciproca collaborazione, di provvedere all’eventuale cessione al Comune di aree di sua proprietà già adibite a standards ovvero versarne il relativo controvalore;

- tuttavia, con il provvedimento oggetto di gravame, il Comune di Orta di Atella ha disposto l’annullamento in autotutela del titolo edilizio ribadendo l’imprescindibilità della previa approvazione del piano particolareggiato previsto dall’art. 32 delle Norme di Attuazione del P.R.G. volto alla definizione dell’organizzazione plano - volumetrica, viabilità e tipologie edilizie ed adducendo l’inesistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standards urbanistici minimi prescritti.

Ital Casa Immobiliare s.r.l. contesta la legittimità del provvedimento di ritiro in autotutela e deduce i profili di illegittimità di seguito rubricati:

1) violazione degli artt. 7 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del giusto procedimento di legge, violazione dei principi in tema di partecipazione procedimentale, sviamento di potere;

2) – 3) violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, carenza di potere in concreto, sviamento, eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento;

4) – 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle Norme di Attuazione del P.R.G., violazione dell’art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere per motivazione erronea, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria;

6) – 7) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, violazione e falsa applicazione della L. Reg. 22 dicembre 2004 n. 16...

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