Sentenza nº 269 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2002

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione24 Giugno 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.269

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – legge finanziaria 1999), promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 2001 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile Ragusa Carmela contro INPS, iscritta al n. 864 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 aprile 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio promosso da Carmela Ragusa contro l’INPS, il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 31 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – legge finanziaria 1999), nella parte in cui, nell’escludere il titolo all’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.

    Il giudice a quo premette in fatto che Carmela Ragusa ha agito contro l’INPS chiedendo la condanna dell’Istituto al pagamento, con gli accessori di legge, dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ex art. 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988, in relazione all’anno 1999 in cui si era verificato uno stato di disoccupazione conseguente alle dimissioni per giusta causa, comunicate dalla lavoratrice al datore di lavoro, responsabile per non aver soddisfatto il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo da gennaio ad aprile 1999.

    Il diniego della prestazione da parte dell’Istituto previdenziale, motivato in base alla previsione dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 1998, viene contestato dall’attrice nel giudizio a quo sul rilievo che il citato disposto normativo, nell’escludere il titolo all’indennità in caso di dimissioni, non può ragionevolmente riferirsi anche alle ipotesi di risoluzione per giusta causa.

  2. - Il Tribunale di Ravenna, acquisita la documentazione sull’esistenza del credito retributivo, rimette la questione dinanzi a questa Corte, ritenendola rilevante in quanto il riferimento contenuto nella disposizione censurata alla "cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni" non consentirebbe di interpretare l’enunciato per giungere alla conclusione che nel suddetto fenomeno non sarebbero comprese le dimissioni dettate da giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ.

    Nel motivare sulla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente osserva che il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione sancisce, tra l’altro, il diritto ad una protezione previdenziale dei lavoratori estesa ai casi di disoccupazione...

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