Sentenza nº 417 da Constitutional Court (Italy), 11 Ottobre 2000

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione11 Ottobre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 417

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI †Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO †Giudice

- Massimo VARI †"

- Riccardo CHIEPPA †"

- Gustavo ZAGREBELSKY †"

- Valerio ONIDA †"

- Carlo MEZZANOTTE †"

- Guido NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale MARINI †"

- Franco BILE †"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana, riapprovata il 27 ottobre 1998, contenente ìNorme per líadeguamento dellíordinamento regionale toscano allíintroduzione dellíEuroî, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 novembre 1998, depositato in Cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1998.

Visto líatto di costituzione della Regione Toscana;

udito nellíudienza pubblica del 6 giugno 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito líAvvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 17 novembre 1998 e depositato il 24 novembre successivo, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana recante ´Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euroª, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 settembre 1998 e riapprovata a maggioranza assoluta, a seguito di rinvio governativo, il 27 ottobre 1998, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

    1.1. ó Premette il ricorrente che l'introduzione della moneta unica europea impone agli Stati interessati l'attuazione delle disposizioni comunitarie volte a risolvere i problemi che tale processo Ë destinato a far sorgere fin dal 1∞ gennaio 1999, data d'inizio della fase transitoria, in cui Ë prevista la coesistenza tra la moneta scritturale "Euro" e quella fisica "Lira", e che le pubbliche amministrazioni devono assumere, in base alle scelte fatte a livello nazionale e tradottesi nella direttiva 3 giugno 1997 del Presidente del Consiglio dei ministri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1997), nella legge 17 dicembre 1997, n. 433 e nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, un ruolo propulsivo e di guida.

    In tale contesto, la delibera impugnata prescrive la doppia indicazione degli importi monetari in lire ed euro negli atti regionali, a partire dal 1∞ gennaio 1999, e da una data successiva, da stabilirsi con atto regionale, per gli atti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, disponendo inoltre che nello stesso periodo sia assicurato il conteggio in euro di ogni pagamento o versamento che non sia in contanti, ed istituendo un Comitato regionale per l'Euro, incaricato di sovrintendere alla risoluzione delle problematiche in materia.

    Secondo il ricorrente, tali disposizioni interferirebbero nella materia della politica monetaria, che Ë riservata alla competenza dello Stato, e che non Ë circoscritta alla fissazione dei cambi, all'integrazione dei mercati finanziari, alla liberalizzazione dei movimenti di...

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