Sentenza nº 449 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 1999

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione17 Dicembre 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 449

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI ì

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO ì

- Avv. Massimo VARI ì

- Dott. Cesare RUPERTO ì

- Dott. Riccardo CHIEPPA ì

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY ì

- Prof. Valerio ONIDA ì

- Prof. Carlo MEZZANOTTE ì

- Avv. Fernanda CONTRI ì

- Prof. Guido NEPPI MODONA ì

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI ì

- Prof. Annibale MARINI ì

- Dott. Franco BILE ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1998 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Pallotta Ernesto e altri contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dellíanno 1998.

†Visti gli atti di costituzione di Pallotta Ernesto e altri, nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†udito nellíudienza pubblica del 23 novembre 1999 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

†uditi líavvocato Carlo Rienzi per Pallotta Ernesto e altri e líavvocato dello Stato Giovanni Pietro de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†1. ó Il Consiglio di Stato, IV sezione, investito dellíappello presentato da alcuni militari avverso la sentenza 29 luglio 1994, n. 1217, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 52, terzo comma, e 39 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altri sindacati esistenti.

†Vi sarebbe lesione degli artt. 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, perchÈ non sussistono motivi plausibili per vulnerare, nellíambito dellíordinamento militare, un diritto costituzionalmente garantito. NÈ sarebbe ragionevole la disparit‡ di disciplina rispetto alle forze di polizia a ordinamento civile, le quali godono della libert‡ sindacale. In base alla legge n. 382 del 1978, prosegue il Collegio rimettente, la libert‡ di associazione Ë consentita fra soli militari, con il consenso del Ministro, e risulta confinata in un ìlimbo funzionaleî; vi Ë infatti il divieto di assumere iniziative che possano avere carattere sindacale, e sono altresÏ previsti controlli dellíautorit‡ militare. Al tempo stesso, gli organi rappresentativi hanno compiti propositivi e di tutela nelle materie che attengono al rapporto di servizio, ivi compresa la partecipazione alla concertazione interministeriale in ordine al suo contenuto.

††La legge n. 382 del 1978, pur negando ai militari la libert‡ sindacale, riconosce loro facolt‡ tipiche di essa, devolvendole a specifici organi che si pongono in ìposizione collaborativaî, e non antagonista, rispetto allíautorit‡ militare. Tuttavia gli organi di rappresentanza non coprono líarco delle possibili istanze collettive, come accade ad esempio in materia di contenzioso; e soprattutto gli strumenti predisposti sacrificano i principi della libert‡ di organizzazione e del pluralismo sindacale, ammettendo la mera partecipazione dei rappresentanti alla concertazione interministeriale, volta a determinare il contenuto del rapporto di impiego, mentre per le forze di polizia a ordinamento civile vale il pi˘ incisivo strumento dellíaccordo sindacale (a questo proposito líordinanza pone a confronto le lettere A) e B) dellíart. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195). NÈ potrebbe fondarsi líesclusione della libert‡ sindacale sullíesigenza di non indebolire la disciplina militare, le cui norme regolatrici non subirebbero alcuna modifica; per cui si richiama la sentenza n. 126 del 1985 al fine di sottolineare come non vadano certo obliterate le esigenze di coesione dei corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e della gerarchia, senza per questo giustificare un eccesso di tutela a danno delle libert‡ fondamentali e del carattere democratico dellíordinamento militare.

†2. ó Eí intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e...

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