Sentenza nº 135 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 1997

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione16 Maggio 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento, della Regione Emilia Romagna, della Regione Campania, della Regione Marche e della Regione Campania notificati il 5 aprile, il 4 aprile, (n. 2 ricorsi), il 6 aprile e l'11 maggio 1996, depositati in Cancelleria l'11 aprile, il 15 aprile, il 17 aprile il 19 aprile e il 17 maggio successivi, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 19 gennaio 1996, recante: "Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus del servizio di linea al noleggio e viceversa" e della circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, D.C. III Div. 32, prot. 571, del 19 marzo 1996 applicativa del predetto decreto, ed iscritti ai nn. 9, 10, 11, 12 e 16 del registro conflitti 1996.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Stefano Zunerelli per la Regione Emilia Romagna, Sergio Ferrari e Paolo Tesauro per la Regione Campania, Antonio Cochetti per la Regione Marche e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. -- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 5 aprile 1996, depositato l'11 aprile 1996, solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei trasporti 19 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1996, serie generale, recante "Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa", relativamente agli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9, perchè ritenuti in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, 8, numero 18, e 16 dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione (con particolare riferimento al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 ed al d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266), 82, comma 6, ed 87, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

    1.1. -- La ricorrente premette d'essere titolare di potestà legislativa primaria e di potestà amministrativa in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, in virtù degli artt. 8 numero 18 e 16 dello statuto speciale di autonomia, materia devoluta dagli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione alle regioni a statuto ordinario. Il d.P.R. n. 527 del 1987 ha dato attuazione alle norme statutarie e, relativamente al territorio di competenza, il settore é regolamentato dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, il cui art. 15 subordina l'utilizzazione degli autobus destinati al noleggio con conducente in servizio di linea, e viceversa, alla autorizzazione dell'assessore provinciale, condizionata dalla garanzia del regolare svolgimento del servizio.

    Relativamente al mutamento della destinazione d'uso ordinaria, il decreto ministeriale impugnato, oltre ad attribuire all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile funzioni di controllo concernenti la sicurezza, prevede verifiche che esulano dall'accertamento dell'idoneità tecnica dell'autoveicolo e neppure sono legittimate dagli artt. 82, comma 2, ed 87, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, norme espressamente richiamate nella premessa del decreto.

    La seconda fa, infatti, riferimento al potere del solo concedente di autorizzare la distrazione dell'automezzo ed é riconducibile nel novero dei poteri gestionali che, secondo il principio enunciato nella sentenza della Corte n. 2 del 1993, sono attribuiti alle autorità regionali e provinciali. La prima stabilisce che la autorizzazione degli uffici statali implica la verifica dei soli requisiti tecnici dei veicoli concernenti la sicurezza, da effettuarsi in conformità delle direttive emanate dal Ministro dei trasporti.

    1.2. -- Le direttive contenute negli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 del d.m. in esame non contengono, invece, l'individuazione delle caratteristiche tecniche, ma interferiscono con le modalità di gestione del servizio, in quanto stabiliscono che la distrazione é possibile in caso di indisponibilità degli automezzi già in servizio di linea ad effettuare corse aggiuntive, ovvero in presenza di situazioni di carattere straordinario, o in quelle di natura similare contemplate dagli artt. 4 e 6. Del pari, inoltre, attengono alla gestione del servizio l'individuazione del termine massimo della distrazione, fissato in tre mesi (art. 2), e la previsione della facoltà di attuarla per servizi di durata giornaliera (art.7).

    Il decreto ministeriale, prosegue la ricorrente, detta, quindi, una disciplina che assorbe nell'autorizzazione statale valutazioni riservate a quella provinciale.

    1.3 -- Il decreto, ad avviso della ricorrente, viola anche il sistema di garanzie statutarie stabilito dal d.P.R. n. 266 del 1992, il cui art. 2 dispone che la legislazione statale successivamente emanata nelle materie riservate alla provincia non ha diretta applicazione, ma solo comporta un dovere di adeguamento a carico della provincia stessa. Inoltre, qualora la legislazione statale preveda atti di indirizzo e coordinamento, questi ultimi devono essere adottati previa consultazione (art. 3, comma 3) e non sono comunque vincolanti per la provincia, finchè siano in vigore leggi provinciali incompatibili.

    La Provincia autonoma di Trento ha chiesto, quindi, che la Corte dichiari che non spetta alla Stato disciplinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione i casi nei quali gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea e viceversa, predeterminando la durata di tale destinazione, nonchè di autorizzare la possibilità illimitata di adibire al servizio di noleggio autobus destinati a quello di linea, qualora la distrazione non ecceda le ventiquattro ore, stabilendo le relative sanzioni, ed annulli il decreto quanto alle direttive contenute negli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, e 9.

    1.4. -- Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso.

    L'Avvocatura deduce che il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia del servizio fuori linea é stato delineato con nitidezza dalla sentenza n. 2 del 1993. La distrazione dell'autobus dal servizio al quale é ordinariamente adibito é soggetta ad una duplice autorizzazione: della regione, che valuta l'inesistenza di pregiudizi alla regolarità del servizio di linea dal quale viene distolto (per tale ragione l'autorizzazione non é prevista in caso di distrazione dal servizio di noleggio a quello di linea); della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che, in conformità delle direttive del Ministro dei trasporti, deve verificare l'idoneità tecnica dei veicoli all'uso diverso da quello ordinario. L'Avvocatura puntualizza che, successivamente a detta sentenza, fu quindi emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994, avverso il quale la Regione Campania sollevò conflitto di attribuzione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266 del 1995.

    Il decreto ministeriale in oggetto, ad avviso della parte resistente, riproduce quello da ultimo richiamato, con l'introduzione delle modifiche rese necessarie dalle esigenze emerse dopo la sua attuazione. L'atto conferma che l'autorizzazione riservata all'Ufficio provinciale della motorizzazione implica la sola verifica delle caratteristiche tecniche e di sicurezza del veicolo, ferma restando quella della Regione in ordine all'inesistenza di pregiudizi alla regolarità del servizio.

    Le attribuzioni riservate dall'art. 117 della Costituzione alle regioni sono, quindi, rispettate e la riaffermata necessità della duplice autorizzazione esclude che quella concessa dall'Ufficio provinciale possa influire sul servizio di linea.

    Del pari infondata, conclude l'Avvocatura, é la censura delle direttive che identificano i casi nei quali é possibile la distrazione (artt. 1 e 4), perchè la predeterminazione dei presupposti...

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