SENTENZA Nº 201900823 di Consiglio di Stato, 17-01-2019

Presiding JudgeSEVERINI GIUSEPPE
Date17 Gennaio 2019
Published date04 Febbraio 2019
Judgement Number201900823
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 04/02/2019

N. 00823/2019REG.PROV.COLL.

N. 04390/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4390 del 2018, proposto da
Rampinini Ernesto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca, Gianfrancesco Fidone ed Alberto Linguiti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Mazzini, 55;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

nei confronti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, nonché Provincia di Como, in persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00508/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Latorraca e Quici, in dichiarata delega di Tamborino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia la società Rampinini Ernesto s.r.l. impugnava il regolamento regionale della Lombardia n. 6 del 2014, unitamente al suo atto applicativo costituito dal diniego alla richiesta deroga, nella parte in cui predetermina ed impone la vetustà del parco automezzi alle aziende – della sola Lombardia – esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente, nonché nella parte in cui concede, transitoriamente, un tempo determinato per il rinnovamento degli autobus con anzianità di immatricolazione superiore, dopo l’intervenuta modifica, a 17 anni (in precedenza 15 anni).

Il predetto regolamento, in particolare, recante “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”, all’art. 1, nel definire l’oggetto e le finalità della norma, precisa che lo stesso è emanato “in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 2, lett. i) e di cui all’art. 24, c. 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, nonché dell’art. 1, c. 85, lett. b) e c. 87 della legge 7 aprile 2014, n. 56” per disciplinare “in conformità all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio, da parte delle Province, dell’autorizzazione all’attività di noleggio di autobus con conducente di cui all’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218” e per definire: “[…] i requisiti, le procedure e le modalità per l’esercizio sul territorio regionale delle attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”.

Ad avviso del ricorrente il suddetto regolamento, travalicando la normativa statuale e quella europea, nella parte relativa alla gestione del parco automezzi, inciderebbe ingiustamente sulla longevità degli autobus predeterminandone, allo scadere del termine, l’automatica obsolescenza.

Il che si tradurrebbe in una violazione dei diritti fondamentali di libera iniziativa economica e del principio di tutela della concorrenza.

Ciò in quanto, con la sua entrata in vigore, è stato imposto alle imprese che svolgono attività di noleggio autobus con conducente – tra cui la ricorrente...

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