Sentenza nº 334 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.334

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Mauro FERRI

Giudici

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

Prof. Valerio ONIDA

Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1995 dal Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra Nanni Sabrina e Guardigli Mauro, iscritta al n. 942 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

  1. -- Nel corso di un giudizio civile il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 17 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt.2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, che regola il modo di prestazione del giuramento decisorio, nella parte in cui (secondo comma) prevede che il giurante pronuncia le parole: .

  2. -- Dopo aver sottolineato la rilevanza e la decisività del giuramento ai fini della risoluzione della causa, e dopo aver respinto le censure formulate dalla parte convenuta in ordine al contrasto con la Costituzione dell'istituto del giuramento in se' considerato, il Tribunale rimettente rileva un profilo di incostituzionalità della formula prevista in sede di prestazione del giuramento alla luce di quanto statuito dalla sentenza n.149 del 1995 della Corte costituzionale, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, cod.proc. civ., ha sostituito la formula di giuramento del testimone nel processo civile ivi stabilita con quella di impegno a dire la verità, quale prevista per il testimone nel processo penale dall'art. 497, comma 2, del nuovo codice di procedura penale.

    Il giudice rimettente ritiene che sia proprio il disposto dell'art. 251 cod. proc. civ., quale riscritto a seguito della richiamata sentenza, ad assurgere a termine di raffronto; dopo quella pronuncia, infatti, la formula di impegno del testimone in sede civile, ridisegnata sul modello del nuovo processo penale, segnerebbe il nuovo <... limite="" di="" soglia="" nella="" tutela="" della="" libert="" coscienza=""> del testimone, cui andrebbero conformate le previsioni concernenti dichiarazioni rese dagli altri soggetti che variamente sono coinvolti nel processo civile.

    La differente previsione della formula introduttiva della prestazione, rispettivamente, della testimonianza e del giuramento decisorio, accordando un diverso grado di tutela alla libertà religiosa del singolo che sia chiamato a rendere una dichiarazione utile ai fini di prova e in particolare del non credente obbligato a pronunciare una frase avente un obiettivo significato religioso, risulta pertanto lesiva del principio di eguaglianza e altresì degli artt. 2 e 19 della Costituzione, non essendo l'anzidetta differenziazione sorretta da alcun ragionevole fondamento e dovendo, al contrario, trovare la libertà di coscienza in materia religiosa uguale garanzia in ogni sede del processo.

    Considerato in diritto

  3. -- Il Tribunale di Forlì solleva questione di legittimità costituzionale sull'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, là dove prevede che la parte cui e' stato deferito il giuramento decisorio pronuncia le parole: .consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro ...>.

    Ritiene il giudice rimettente che l'anzidetta formula di prestazione del giuramento confligga col diritto costituzionale di libertà religiosa, di cui agli articoli 2, 3, e 19 della Costituzione, e violi il principio costituzionale di uguaglianza sotto il profilo della razionalità, risultante anch'esso dall'art. 3 della Costituzione, stante la diversa formula oggi vigente per quello che, prima della sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte, era il giuramento del testimone nel processo civile di cui all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ.

  4. -- La questione e' fondata sotto il primo dei due profili indicati.

  5. -- Sebbene il giudice rimettente prospetti l'anzidetta questione di legittimità costituzionale in riferimento al rispetto della libertà di coscienza del non credente, il problema che viene posto ha portata generale.

    3.1. -- Gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come diritto la libertà...

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