Sentenza Nº 24414 della Corte Suprema di Cassazione, 09-09-2021

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:24414CIV
Date09 Settembre 2021
Judgement Number24414
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 11794/2015 proposto da:
COPPOLI Franco, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Corvaja
e Simonetta Crisci, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultima in Roma, via Carlo Mirabello, n. 23;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona
del Ministro
pro tempore;
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI "ALESSANDRO CASAGRANDE" DI TERNI, in persona del le-
gale rappresentante
pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli Uffici di questa do-
miciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. U Num. 24414 Anno 2021
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 09/09/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia, se-
zione lavoro, n. 165/14 depositata il 19 dicembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6
luglio 2021 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona
dell'Avvocato Generale Carmelo Sgroi, che ha chiesto l'accoglimento,
per quanto di ragione, del terzo motivo, il rigetto del primo, del se-
condo e del quarto motivo, l'inammissibilità dell'ottavo motivo e
l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, con rinvio alla Corte
d'appello di Perugia, in diversa composizione, per il prosieguo del
giudizio.
FATTI DI CAUSA
1.
- Nel corso degli anni 2008 e 2009 il professor Franco Coppoli,
docente di ruolo di materie letterarie presso l'Istituto professionale di
Stato per i servizi "Alessandro Casagrande" di Terni, venne sottoposto
a procedimento disciplinare, tra l'altro, perché, prima dell'inizio delle
sue ore di lezione nella classe III A del suddetto Istituto, rimuoveva
sistematicamente, in "autotutela", il crocifisso dalla parete dell'aula,
per poi riappenderlo al termine delle stesse, così contravvenendo ad
una circolare del dirigente scolastico che aveva recepito una richiesta
di affissione del simbolo proveniente dagli studenti riuniti in assem-
blea.
2.
- Nell'aula della classe III A il crocifisso era stato affisso, ini-
zialmente, su richiesta avanzata da due alunne all'assistente tecnico,
depositario degli arredi scolastici.
Il professor Coppoli manifestò a più riprese, sia agli studenti che
ad alcuni colleghi e al dirigente scolastico, la propria disapprovazione
verso la presenza del simbolo religioso, reclamando il rispetto della
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
propria libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa e
del principio di neutralità della scuola pubblica.
Dal canto loro, gli studenti, nell'assemblea di classe tenutasi il 18
ottobre 2008, deliberarono, a maggioranza, di mantenere affisso il
simbolo durante tutte le ore di lezione, comprese quelle del professor
Coppoli.
All'assemblea fecero seguito la circolare n. 25/65 del 21 ottobre
2008, con cui il dirigente scolastico richiamò i docenti al dovere di ri-
spettare la volontà espressa dagli studenti, e l'ordine di servizio in da-
ta 23 ottobre 2008, con il quale lo stesso dirigente impartì la disposi-
zione che il simbolo religioso fosse fissato stabilmente alla parete, dif-
fidando formalmente il docente "dal continuare in questa rimozione
che sta creando negli studenti frustrazione, incertezza e preoccupa-
zione".
Il 3 novembre 2008 si tenne il consiglio di classe della III A, du-
rante il quale si diede atto: della situazione di "laicità pluralista" della
scuola; della circostanza che all'interno della classe la presenza del
simbolo non aveva creato alcun problema agli alunni, tra cui vi erano
anche ragazzi musulmani e provenienti dall'Europa orientale; della
necessità di risolvere il problema onde "smorzare la tensione di
quest'ultimo periodo".
Il professor Coppoli provvide nuovamente, il 5 novembre 2008, a
rimuovere il simbolo all'inizio della lezione, per poi riappenderlo al
termine di essa.
Su segnalazione del dirigente dell'Istituto, la Direzione scolastica
regionale avviò il procedimento disciplinare, anche per le offese
("cialtrone", "poco democratico", "di scarso spessore", "approssimati-
vo") rivolte dal professor Coppoli allo stesso dirigente scolastico nel
corso del consiglio di classe.
L'11 febbraio 2009 il Consiglio di disciplina per il personale docen-
te, esprimendo il parere previsto dall'art. 503 del d.lgs. 16 aprile
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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