Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 30 Novembre 1994

RelatoreMauro Ferri e Francesco Guizzi
Data di Resoluzione30 Novembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 5

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: A) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";

articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.

Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato";

articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle liste";

articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

articolo 18, comma 1, limitatamente alle paro le: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle parole: "nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

articolo 18-bis;

articolo 19;

articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candicati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonche' alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18";

comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";

comma 6, limitatamente alle parole: "piu' di una lista di candidati ne'";

comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonche'

alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista";

articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";

articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

numero 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 2)

limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi";

numero 4), limitatamente alle parole: "dalle liste";

numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

comma 2, limitatamente alle paro le: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

articolo 24, comma 1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati.

I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";

articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista";

comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonche'";

articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione";

articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene";

comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.";

articolo 67, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive";

articolo 68...

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