Sentenza nº 461 da Constitutional Court (Italy), 26 Ottobre 1995

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione26 Ottobre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.461

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Giudice Avv. Mauro FERRI

Giudice Prof. Luigi MENGONI

Giudice Prof. Enzo CHELI

Giudice Dott. Renato GRANATA

Giudice Prof. Giuliano VASSALLI

Giudice Prof. Francesco GUIZZI

Giudice Prof. Cesare MIRABELLI

Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Giudice Avv. Massimo VARI

Giudice Dott. Cesare RUPERTO

Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA

Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 6 marzo 1995, depositato in Cancelleria il 18 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del CIPE in data 11 ottobre 1994, recante "Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/92" ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1995. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Con ricorso notificato in data 6 marzo 1995, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del CIPE 11 ottobre 1994, recante "Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/1992", per violazione degli artt. 8, numero 21, e 16 nonchè del titolo VI dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, fra cui, in particolare, quelle di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e agli artt. 3 e 4 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonchè per violazione del principio di legalità sostanziale. Secondo la ricorrente, la deliberazione impugnata sarebbe lesiva delle attribuzioni provinciali per il fatto di prevedere che gli aiuti in questione vengano erogati sulla base di un unico programma nazionale invece di rimettere alla Provincia la determinazione, mediante un programma provinciale, degli interventi da attuare nel proprio territorio. Tanto più che lo stesso regolamento CEE prevede espressamente che i programmi possano essere "a livello nazionale o regionale" (art. 4, comma 1). La ricorrente rileva poi che il programma nazionale approvato dal CIPE non si limita alla fissazione di criteri generali, volti ad assicurare un certo grado di uniformità agli interventi delle diverse Regioni e Province autonome in vista di interessi unitari, ma definisce in tutti i dettagli il regime degli aiuti, dettando una minuziosa disciplina sostanziale e procedurale che sarebbe pertanto lesiva delle attribuzioni provinciali. La Provincia contesta altresì la lesione della propria autonomia organizzativa, conseguente dalla indicazione specifica contenuta nel programma degli organi regionali chiamati a dare attuazione allo stesso; nonchè la lesione della propria autonomia finanziaria, derivante dal fatto di avere affidato all'A.I.M.A., e non direttamente alla Provincia, la liquidazione degli aiuti e l'erogazione dei paga menti previsti. La deliberazione del CIPE sempre secondo la ricorrente violerebbe inoltre il principio di legalità sostanziale. Essa non troverebbe, infatti, idonea base legislativa nè nel regolamento comunitario, che si limita a dare fondamento ad atti normativi e amministrativi delle autorità competenti degli Stati membri senza interferire sul riparto interno delle competenze, nè nel decreto-legge n. 621 del 1994, convertito dalla legge n. 737 del 1994 (impugnato dalla stessa ricorrente con separato ricorso presentato in data 4 febbraio 1995), che è intervenuto dopo l'approvazione da parte del CIPE del programma in questione. Secondo la ricorrente, infatti, il principio di legalità non potrebbe ritenersi rispettato...

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