Sentenza nº 163 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 1993

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione15 Aprile 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 163

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n.3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), che ha introdotto l'art.56 bis della legge della Provincia autonoma di Trento 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della Provincia di Trento), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile instaurato da Ceschini Mariantonia e dalla Commissione provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna contro la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n.408 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

l.- Nel giudizio promosso dalla Commissione provinciale per la realizzazione della parità tra uomo e donna e da una aspirante al posto di funzionario del Servizio antincendi della Provincia di Trento, che era stata esclusa dal relativo concorso a seguito dell'accertamento del difetto del richiesto requisito della statura minima, il pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), che ha introdotto l'art. 56 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della Provincia di Trento), nella parte in cui prevede, in modo indifferenziato per uomini e donne, la statura non inferiore a metri 1,65 tra i requisiti richiesti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi. Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, nonchè gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione alle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute nell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nell'art. 4, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Dopo aver ricordato che la Provincia di Trento, convenuta nel processo a quo, aveva eccepito in quella sede il difetto di giurisdizione, il pretore rimettente osserva, in punto di rilevanza, che la clausola del bando di concorso contestata nel giudizio pendente di fronte a lui, la quale costituisce pedissequa riproduzione di un'espressa norma di legge provinciale, non sarebbe soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come pure sostiene la Corte di cassazione, poichè diffusa è in dottrina la tesi che le controversie sul pubblico impiego, escluse dalla cognizione del giudice ordinario, presuppongono un rapporto già costituito. Al contrario, nel caso, continua il giudice a quo, si è in una fase anteriore alla costituzione di quel rapporto, in relazione alla quale le ricorrenti nel giudizio principale fanno valere una posizione giuridica rientrante nella categoria dei diritti soggettivi e, precisamente, il diritto costituzionale alla parità di trattamento in materia di lavoro. Le parti ricorrenti, infatti, non richiedono che il posto in concorso possa essere assegnato indipendentemente dal requisito di una statura minima e non contestano, quindi, il cattivo uso del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alla determinazione delle clausole del bando. Esse, invece, denunciano un atto dell'amministrazione, corrispondente a una conforme scelta del legislatore provinciale, in quanto avrebbe una natura discriminatoria nel richiedere, in modo indifferenziato per i due sessi, l'identica statura minima, senza tener conto della diversa struttura fisica media dell'uomo e della donna. In altri termini, afferma il giudice a quo, le parti ricorrenti contestano la violazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di non effettuare "discriminazioni indirette" fondate esclusivamente sul sesso, obbligo di fronte al quale sussisterebbe il diritto soggettivo alla parità di trattamento delle ricorrenti. Pertanto, come è stato...

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