SENTENZA Nº 201804916 di Consiglio di Stato, 22-03-2018

Presiding JudgeTROIANO PAOLO
Date22 Marzo 2018
Published date13 Agosto 2018
Judgement Number201804916
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 13/08/2018

N. 04916/2018REG.PROV.COLL.

N. 04228/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4228 del 2017, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Gozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier, 36;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda quater, n. 3493 del 15 marzo 2017, resa tra le parti, concernente il giudizio di non idoneità fisica per deficit di statura del ricorrente nel concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di complessivi n. 18 posti per l'accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di Polizia Penitenziaria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e udito, per l’appellante, l’avvocato Riccardo Gozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell’11 gennaio 2017 con il quale è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di complessivi n. 18 posti per l'accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di Polizia Penitenziaria.

2. In particolare, il ricorrente è stato escluso per l’assenza dei requisiti minimi di altezza previsti dal bando (pari a cm 162 inferiore a cm 165 previsti dall’art. 122, lettera b, d.lgs. n. 433 del 1992).

3. Il T.a.r., con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione della relativa clausola del bando.

4. Il signor Fabbri ha quindi impugnato la predetta sentenza, formulando i seguenti motivi di appello.

4.1. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p.a., dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, dell’art. 6 del d.P.R. n. 207 del 2015, della legge n. 2 del 2015. Violazione del principio del legittimo affidamento. Errata presupposizione dei fatti. Irragionevolezza e carenza della...

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