Sentenza nº 314 da Constitutional Court (Italy), 05 Luglio 1990

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione05 Luglio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.314

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia notificati il 28 ottobre, 4 e 8 novembre 1989, depositati in cancelleria il 3, 6 e 15 novembre 1989 ed iscritti rispettivamente ai nn. 91, 92, 93, 94, 95 e 98 del registro ricorsi 1989; nonchè nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, senza modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 promossi con ricorsi delle Regioni Abruzzo, Umbria, Toscana, Veneto e Lombardia, notificati il 3, 5 e 8 gennaio 1990, depositati in cancelleria l'8 e 12 successivi ed iscritti rispettivamente ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del registro ricorsi 1990; e nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato l'8 novembre 1989, depositato in cancelleria il 15 novembre successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli Avvocati Valerio Onida per le Regioni Piemonte e Lombardia, Giorgio Berti per la Regione Veneto, Alberto Predieri per le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, Marco di Raimondo per la Regione Abruzzo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia- Romagna, Umbria, Toscana, Lombardia e Abruzzo hanno proposto ricorso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati).

  2. - L'art. 8 del decreto-legge n. 338 del 1989 é ritenuto dalla Regione Piemonte contrastante con l'art. 77 della Costituzione, in relazione all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè con gli artt. 16 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, in subordine, con gli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione.

    La ricorrente premette che la disciplina impugnata segue la legge quadro in materia di formazione professionale (legge 21 dicembre 1978, n. 845), la quale, sul presupposto del trasferimento delle relative competenze alle regioni, stabiliva (art. 16) che queste ultime, ai fini del pagamento dei contributi attinenti all'assistenza sociale obbligatoria per gli apprendisti (art. 21 della legge n. 25 del 1955), dovessero stipulare con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti per l'assicurazione in favore degli apprendisti artigiani, a valere sui fondi di cui all'art. 22, primo comma, della medesima legge (fondo comune previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, integrato con gli stanziamenti statali già attinenti alle attività trasferite e con le disponibilità dei Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (F.A.P.L.) per l'anno 1979.

    Questa disciplina - la quale, secondo la ricorrente, faceva sorgere l'obbligo del pagamento dei contributi solo a seguito della stipulazione delle apposite convenzioni (peraltro mai avvenuta) - é stata sostituita dall'impugnato decreto legge n. 338 del 1989, il quale, all'art. 8, ha stabilito una più articolata normativa, consistente nei seguenti punti: a) le regioni sono tenute a comunicare al Ministro del lavoro e a quello del tesoro, entro il 20 ottobre 1989, le convenzioni con gli istituti previdenziali di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, convenzioni che devono prevedere il pagamento dei contributi per gli anni 1988 e precedenti in dieci annualità costanti e alla stregua dei criteri previsti nel secondo comma dello stesso articolo; b) nel caso che le convenzioni non fossero stipulate e comunicate nei termini previsti, il Ministro del tesoro provvede ad accantonare importi annuali corrispondenti a quelli dovuti, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi ai sensi dell'art. 8 della legge 12 maggio 1970, n. 281; c) in attesa della stipula delle convenzioni, le somme dovute da ogni regione per gli anni 1989 e successivi vengono trattenute sulle quote ad esse spettanti a titolo di ripartizione dei fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, assumendo a base di calcolo i crediti annualmente comunicati dal Ministro del lavoro ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

    Secondo la ricorrente, le disposizioni ora ricordate violerebbero, innanzitutto, l'art. 77 della Costituzione, sia perchè l'impugnato decreto-legge difetterebbe dei requisiti di necessità e di urgenza, sia perchè l'art. 8 sarebbe inserito in un decreto-legge che, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 15 della legge n. 400 del 1988, sembrerebbe privo di un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

    In secondo luogo, le stesse disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 119 della Costituzione in quanto, laddove impone alle regioni oneri previdenziale e assicurativi non rispondenti ad alcuna competenza regionale (essendo affidata al Ministro del tesoro la competenza a fissare i contributi), realizzerebbe una sorta di fiscalizzazione di oneri sociali a carico delle sole finanze regionali, e non della collettività generale.

    In terzo luogo, la ricorrente ravvisa una violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione da parte dell'art. 8 del decreto-legge impugnato, in quanto gli oneri accollati alle regioni sarebbero privi della relativa copertura ed inciderebbero in maniera dirompente sulla programmazione finanziaria regionale.

    In altre parole, precisa la ricorrente, ad una situazione, in cui l'obbligo del versamento dei contributi e della loro misura dipendevano dalla stipula di convenzioni con gli enti assicuratori, ne subentrerebbe un'altra, quella delineata dall'art. 8 del decreto-legge impugnato, la quale sarebbe caratterizzata dalla impostazione ex lege dell'obbligo contributivo non accompagnata dal necessario adeguamento dello stanziamento dei fondi. Infatti, secondo la regione, non si potrebbe in alcun modo rinvenire un'adeguata copertura nei fondi indicati nell'art. 22 della legge n. 845 del 1978, i quali si sarebbero rivelati assolutamente insufficienti già nel 1979. Quest'ultimo dato, del resto, potrebbe essere agevolmente accertato da questa Corte, ove si decidesse di acquisirlo con ordinanza istruttoria. Resterebbe il fatto, ad avviso della ricorrente, che la quota del F.A.P.L. confluita nel fondo comune non sarebbe mai stata rivalutata dopo il 1979, mentre gli importi dei contributi sarebbero aumentati di circa tre volte a seguito dei decreti del Ministero del lavoro. Sicchè sussisterebbe un ulteriore profilo di violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in dipendenza del fatto che i contributi il cui onere é stato addossato alle regioni risulterebbero indeterminati e, in ogni caso, sarebbero sicuramente destinati ad aumentare in ragione di due fattori - l'aumento degli apprendisti e l'aumento dei contributi - che non sarebbero controllabili dalle regioni, le quali non hanno competenze in materia.

    In via subordinata, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata, nel determinare autoritativamente l'esistenza e l'entità del presunto obbligo, interferirebbe con le funzioni dell'autorità giudiziaria e comprimerebbe il diritto delle regioni alla tutela giudiziaria nei confronti delle pretese degli istituti assicuratori.

  3. - La Regione Veneto ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 338 del 1989 sotto tre distinti profili.

    A suo giudizio, risulterebbero innanzitutto violati gli artt. 117, 118, 119 e 77 della Costituzione. in relazione all'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal momento che si tratterebbe di un insieme di norme che, essendo contenuto in un decreto-legge non omogeneo ed essendo stato emanato senza la necessaria urgenza del provvedere, realizzerebbe una violazione dei requisiti di forma propri della decretazione di cui all'art. 77 della Costituzione.

    In secondo luogo, l'art. 8 del decreto impugnato contrasterebbe con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della legge n. 281 del 1970 e 21 della legge n. 335 del 1976, in quanto dall'applicazione delle disposizioni impugnate deriverebbe un vincolo a scopi specifici di una porzione dei fondo comune - il quale ha come sua esclusiva destinazione quella di fronteggiare autonomamente le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni normali delle regioni -, un vincolo che inciderebbe, dunque, sul bilancio regionale. In particolare, la ricorrente osserva che l'impugnato art. 8 innova radicalmente la disciplina posta dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 845 del 1978, con la quale si collegherebbe in modo affatto artificioso. Infatti, le convenzioni di cui all'art. 16 erano strettamente correlate all'esercizio di funzioni regionali in materia...

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