Sentenza nº 100 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 1981

RelatoreArnaldo Maccarone
Data di Resoluzione08 Giugno 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 100

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei magistrati) promossi con ordinanze emesse il 26 novembre 1977, il 21 luglio (n. 3 ordinanze) e il 13 ottobre 1978 e il 18 maggio 1979 dal Consiglio superiore della magistratura rispettivamente iscritte ai nn. 60, 655, 656 e 672 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 104 e 933 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1978, nn. 59 e 102 del 1979 e n. 50 del 1980.

Visti l'atto di costituzione di Governatori Federico e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Alessandro Pizzorusso per Governatori Federico e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con ordinanze di identico contenuto emesse nei procedimenti disciplinari a carico del dott. Franco Misiani il 26 novembre 1977, dello stesso dott. Misiani e del dott. Ernesto Rossi, nonchè del dott. Beniamino Deidda e del dottor Federico Governatori il 21 luglio 1978; del dott. Adriano Sansa il 13 ottobre 1978, e del dott. Giuseppe Borrè ed altri il 18 maggio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che tenga, "in ufficio o fuori, condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'Ordine giudiziario", per assunto contrasto con gli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma e 108, primo comma, della Costituzione.

A sostegno delle censure il Consiglio superiore osserva nelle dette ordinanze che la norma impugnata non tipicizza l'illecito disciplinare, ma lo individua in rapporto a criteri, valutazioni e modelli di comportamento a loro volta non tipicizzati. In tal modo, secondo il giudice a quo, la predetta parte dell'art. 18 si porrebbe in contrasto: a) con il principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione; b) con gli artt. 101, secondo comma e 108, primo comma, della Costituzione, i quali, stabilendo che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e che le norme sull'Ordinamento giudiziario sono stabilite per legge, escluderebbero la mediazione di altri organi nella disciplina dello status dei magistrati; c) con l'art. 21 della Costituzione, il quale esclude limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero, sia pure in contemperamento con gli artt. 54, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

In questa sede si è costituito il dott. Federico Governatori, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Franco Bricola, Paolo Barile, Enzo Cheli, Giorgio Ghezzi e Fausto Tarsitano.

Hanno depositato tempestivamente le proprie deduzioni gli avvocati prof. Alessandro Pizzorusso e Fausto Tarsitano.

La difesa afferma anzitutto, richiamandosi alla sentenza n. 78/67, di questa Corte che, in linea generale, il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25 Cost. deve avere applicazione anche per le sanzioni amministrative, in relazione alle quali pertanto, parallelamente alle sanzioni penali, la legge soltanto potrebbe con - figurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti suscettibili di punizione. Onde chiara emergerebbe l'illegittimità della norma impugnata stante l'estrema genericità della stessa quanto alla individuazione dei comportamenti qualificabili come illeciti disciplinari. Ma, prosegue la difesa, anche quando la Corte non ritenesse di condividere il detto principio, che peraltro troverebbe conforto nell'espressione letterale dell'art. 25 Cost. il quale dispone che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" per cui il precetto costituzionale andrebbe riferito a qualunque tipo di illecito, egualmente il principio di legalità dovrebbe ritenersi operante in relazione alle sanzioni disciplinari applicabili ai magistrati. Questi ultimi, invero, sono sottratti al potere gerarchico del Consiglio superiore e di qualsiasi altro soggetto, per cui l'applicazione delle sanzioni disciplinari non troverebbe rispondenza in un potere discrezionale dell'Amministrazione, quale è quello che normalmente esercita il superiore gerarchico. Onde l'applicazione di sanzioni disciplinari dovrebbe avere in questo caso, come presupposto necessario, l'inosservanza di una norma disciplinare generale ed astratta. Questa particolarità del regime disciplinare della...

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