N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 824 del 2011, proposto da Maria Agnello, Leonardo Agueci, Caterina Ajello, Vittorio Alcamo, Maria Teresa Ambrosini,

Vittorio Anania, Claudio Antonelli, Fernando Asaro, Anna Battaglia,

Alberto Bellet, Franco Belvisi, Enrico Bologna, Monica Boni, Maria Daniela Patrizia Borsellino, Lucia Brescia, Caterina Brignone,

Eleonora Bruno, Santina Bruno, Michele Calvisi, Alessandra Camassa,

Rocco Camerata Scovazzo, Rosalia Tanina Camma', Francesco Antonio Cancilla, Antonio Caputo, Attilio Caputo, Lunella Caradonna, Walter Carlisi, Paola Carotenuto, Carmelo Carrara, Giuliano Castiglia, Luisa Anna Gattina', Pietro Cavarretta, Antonio Maria Cavasino, Vincenzo Cefalo, Emanuele Cersosimo, Sebastiana Ciardo, Anna Rita Coltellacci,

Santi Roberto Condorelli, Mario Conte, Roberto Giovanni Conti,

Ettorina Contino, Massimo Corleo, Samuele Corso, Fabio Cosentino,

Ettore Costanzo, Florestano Cristodaro, Luigi Croce, Luca D'Addario,

Alberto Davico, Giuseppe De Gregorio, Gianluca De Leo, Sergio Demontis, Giuseppina Di Maida, Gabriella Di Marco, Antonino Di Matteo, Renato Di Natale, Paolo Di Sciuva, Salvatore Di Vitale,

Marcella Ferrara, Maria Stefania Ferrieri Caputi, Lucia Fontana,

Ignazio Giovanni Fonzo, Santo Fornasier, Giovanni Francolini, Silvia Franzoso, Matteo Frasca, Fulvia Fratantonio, Rita Fulantelli, Chiara Gagliano, Daniela Galazzi, Maria Elena Gamberini, Andrea Genna,

Mariarosaria Gerbino, Benedetto Giaimo, Gabriella Giammona, Daniela Giglio, Paolo Giudici, Francesco Grassi, Piero Euro Nicola Grillo,

Caterina Grimaldi Di Terresena, Paolo Guido, Tania Hmeljak,

Gianfranca Claudia Infantino, Biagio Insacco, Fabrizio La Cascia,

Anna Maria Leone, Luisa Leone, Fabio Licata, Vincenzo Liotta,

Ferdinando Lo Cascio, Raimondo Loforti, Cristiana Macchiusi, Giulia Maisano, Raffaele Malizia, Clelia Maltese, Virginia Marletta, Daniele Marraffa, Vincenzina Massa, Wilma Angela Mazzara, Salvatore Messina,

Francesco Micela, Giuseppe Maria Miceli, Rachele Monfredi, Roberto Murgia, Gabriella Natale, Cintia Emanuela Nicoletti, Giacomo Maria Nonno, Andrea Norzi, Giovanna Nozzetti, Calogero Gaetano Paci,

Pierangelo Padova, Massimo Palmeri, Antonella Pandolfi, Vincenzo Pantaleo, Antonia Pappalardo, Antonina Pardo, Ignazio Pardo, Pietro Pellegrino, Daniela Pellingra, Angelo Pellino, Rossana Penna, Laura Petitti, Bernardo Petralia, Ennio Petrigni, Filippo Picone, Fabio Pilato, Adriana Piras, Francescamaria Piruzza, Emanuela Podda,

Antonio Prestipino, Donatella Puleo, Flora Randazzo, Emanuele Ravaglioli, Luciana Razete, Giuseppe Rini, Michele Ruvolo, Antonina Sabatino, Vincenza Sabatino, Marzia Eugenia Sabella, Simona Sansa,

Rosa Alba Scaduto, Maurizio Scalia, Luca Sciarretta, Giuseppe Sgadari, Giovanni Sirchia, Cinzia Carla Enrica Soffientini, Gaetano Sole, Giulia Spadaro, Valerla Spatafora, Maria Patrizia Spina, Andrea Tarondo, Vittorio Teresi, Rita Paola Terramagra, Mauro Terranova,

Annalisa Tesoriere, Giovanni Carlo Tomaselli, Raimonda Tomasino, Anna Trinchillo, Giancarlo Trizzino, Daniela Troja, Claudia Turco, Luisa Turco, Raffaella Vacca, Laura Vaccaro, Chiara Vicini, Stefano Salvatore Zammuto, Renato Zichittella, rappresentati e difesi dagli Avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti ed Agatino Cariola, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rosanna Paruta sito in Palermo, via Onorato n. 10;

Contro Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

Per il riconoscimento, previa idonea cautela, e con riserva di motivi aggiunti, del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, come convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122; nonche' per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Premessa.

    1.1. I ricorrenti - nella dedotta e comune qualita' di magistrati ordinari in servizio presso i vari Uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di competenza territoriale dell'adito giudicante ed assoggettati, in quanto tali, alle decurtazioni del rispettivo trattamento retributivo derivanti dall'applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nel comma 22 dell'art. 9 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla 1egge 30 luglio 2010, n. 122 ('Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitivita' economica') - hanno agito in giudizio per la declaratoria d'illegittimita' di dette misure, con consequenziale riconoscimento del diritto al trattamento retributivo asseritamente spettante senza tener conto delle contestate riduzioni, e la condanna delle Amministrazioni resistenti alle conseguenti restituzioni, all'uopo prospettando violazione di legge ed altresi' lamentando la sospetta illegittimita' costituzionale della sopra richiamata normativa primaria.

    Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

    Il Tribunale con ordinanza presidenziale n. 231 del 25 maggio 2011 ha disposto incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti ed all'udienza di merito del 6 dicembre 2012 il ricorso e' stato trattenuto in decisione.

    I ricorrenti, in particolare, hanno agito per l'accertamento della illegittimita' della mancata rivalutazione dei propri stipendi e delle trattenute operate sugli stessi in forza del predetto comma 22 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 (quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione 30 luglio 2010, n.

    122), ed in base alle disposizione in esso contenute che prevedono per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981:

    1. che 'non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012';

    2. che 'per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014';

    3. che 'l'indennita' speciale di cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013', con riduzione non operante ai fini previdenziali.

    Non e' oggetto, invece, di specifica domanda nel giudizio a quo l'accertamento dell'illegittimita' della trattenuta stipendiale operata su tutti i pubblici dipendenti, ivi compresi i magistrati, in base al comma 2 dell'art. 9 del medesimo decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (il comma in questione recita: 'in considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui...').

    1.2. Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per sollevare, nei termini che verranno dappresso esposti, diverse questioni di legittimita' costituzionale della richiamata normativa sui trattamenti stipendiali dei ricorrenti, ed in particolare in punto di blocco dell'adeguamento automatico, di apposizione di tetti agli acconti ed ai conguagli del predetto adeguamento e di riduzione dell'indennita' di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (la c.d. 'indennita' giudiziaria)'.

    Non avendo i ricorrenti spiegato domanda di accertamento dell'illegittimita' della trattenuta operata a titolo di c.d.

    'contributo di solidarieta'', questo Tribunale non puo', in applicazione del principio di corresponsione tra chiesto e pronunciato, sollevare eventuali questioni di costituzionalita' relative a tale ultima disposizione, stante la loro irrilevanza nel giudizio a quo.

    Essa, tuttavia, verra' fatta oggetto di esame nella presente ordinanza quale tassello imprescindibile del tessuto normativo in cui si calano le altre ricordate disposizioni sospettate di incostituzionalita' e rilevanti nel giudizio a quo.

    1.3. Proprio in punto di rilevanza osserva il Collegio come l'applicazione delle norme in questione ha comportato, a partire dal 1° gennaio 2011, le lamentate trattenute sugli stipendi dei ricorrenti, stipendi non rivalutati rispetto agli anni passati.

    L'eventuale pronunzia di incostituzionalita' delle dette disposizioni, per contro, condurrebbe de plano all'accertamento dell'illegittimita' del mancato adeguamento degli...

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