N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 462 del 2011, proposto da:

Valeria Albino, rappresentato e difeso dagli avv. Gloria Pieri, Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso Gloria Pieri in Genova, via Dante 2/41; Maria Margherita Zuccolini, Enrico Rinaldo Zucca, Giovanni Claudio Zerilli, Valentina Vinelli, Lucia Vignale, Elisabetta Vidali, Claudio Carlo Viazzi,

Paolo Viarengo, Daniela Verrina, Massimo Todella, Cristina Tabacchi,

Vittorio Spirito, Rosella Silvestri, Isabella Silva, Roberto Settembre, Lucia Sebastiani, Maria Cristina Scarzella, Alessandra Scarzella, Adriano Sansa, Virginia Sangiuolo, Laura Russo, Maria Teresa Rubini, Laura Rotolo, Barbara Romano, Giorgio Ricci, Valentina Rascioni, Alessandro Ranaldi, Daniela Pischetola, Alberto Princiotta,

Patrizia Petruzziello, Adriana Petti. Marta Perazzo, Fabrizio Pelosi,

Domenico Pellegrini, Carla Pastorini, Monica Parentini, Giorgio Piero Parco, Chiara Maria Paolucci, Marco Panicucci, Giorgio Odero, Paolo Nasini, Sabrina Monteverde, Luca Monteverde, Cinzia Vanda Miniotti,

Ranieri Miniati, Claudia Merlino, Maria Gavina Meloni, Francesco Meloni, Francesco Mazza Galanti, Maria Gabriella Marino, Cristina Maggia, Maura Maccio', Antonio Lucisano, Tiziana Lottini, Elisa Loris, Paolo Lepri, Alberto La Mantia, Alberto Haupt, Valentina Grosso, Stefano Grillo, Tommaso Grassi, Francantonio Granero,

Fiorenza Barbara Giorgi, Annalisa Giacalone, Francesca Ghiglione,

Emilio Gatti, Paolo Gallizia, Caterina Fiumano', Emilio Fois,

Giovanni Battista Ferro, Lorenzo Ferretti, Marino Ferrari, Roberto Fenizia, Alessandro Giuseppe Farina, Daniela Faraggi, Gabriella Dotto, Luciano Di Noto, Maria Antonia Di Lazzaro, Pier Carlo Di Gennaro, Annaleila Dello Preite, Andrea Del Nevo, Maurizio De Matteis, Laura De Dominicis, Mario De Bellis, Giuliana Deiana,

Cristina Dagnino, Massimo Cusatti, Laura Cresta, Nicola Mario Condemi, Alessandra Coccoli, Dando Ceccarelli, Giampiero Cavatorta,

Luigi Cavadini Lenuzza, Ezio Castaldi, Cinzia Casanova, Laura Casale,

Roberto Carta, Luisa Carta, Nicoletta Cardino, Alberto Cardino,

Giovanna Cannata, Marco Canepa, Cristina Camaiori, Maria Califano,

Lorenza Calcagno, Vincenzo Calia, Paola Calleri, Massimo Caiazzo,

Mauro Davide Amisano, Matteo Buffoni, Diana Brusaca', Davide Atzeni,

Marco Bacci, Marcello Bruno, Tiziana Belgrano, Barbara Bresci, Marina Besio, Simonetta Boccaccio, Paola Luisa Bozzo Costa, Roberto Braccialini, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini,

Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso Gloria Pieri in Genova, via Dante 2/41; Ubaldo Pelosi, Donatella Aschero, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Cuniberti, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso Gloria Pieri in Genova, via Dante 2/41;

Contro Ministero della giustizia, Ministero economia e finanze,

Presidenza Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B.

Partigiane, 2;

Per l'annullamento e per il riconoscimento, previa idonea cautela, e con riserva di motivi aggiunti, del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del 31 marzo 2010 n. 78, come conv. con modif in legge 30 luglio 2010, n. 122; nonche' per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e di Ministero economia e finanze e di Presidenza Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2011 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso regolarmente notificato e depositato i ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio presso uffici giudiziari della Liguria, rientranti nella competenza di questo Tribunale amministrativo, chiedono al TAR , previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale di riconoscere ai ricorrenti il diritto al trattamento retributivo loro spettante inciso dalle decurtazioni derivanti dall'art. 9, comma 22 del d.l. 31 marzo 2010, n.78 come convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

La questione sottoposta al giudizio del Tribunale e' gia' stata oggetto di diverse rimessioni alla Corte costituzionale da parte di numerosi TAR (Tar Veneto, rgr. n. 645/2011 ord. n. 1685/2011; Tar Piemonte II sez. rgr n. 409/2011, ord. n. 846/2011; TAR Campania Sa,

I sez. rgr.n.657/2011, ord. n.1162/2011;).

In tutti i giudizi citati, come anche nella presente controversia, l'oggetto della rimessione alla Corte costituzionale e' identico e cioe' si pone in dubbio la legittimita' costituzionale dell'art. 9 comma 22 del d.l. 31 marzo 2010, n.78 come convertito con modificazioni nella legge n.122 del 30 luglio 2010.

La norma citata, incidendo sugli automatismi stipendiali, creati a garanzia della indipendenza dell'ordine giudiziario, violerebbe, secondo i giudici rimettenti, il precetto dell'art. 104 Costituzione.

Irragionevole, poi, apparirebbe la crescente riduzione nel triennio della indennita' giudiziaria, che costituisce una misura fissa uguale per tutti i magistrati, indipendente cioe' dalla qualifica e dall'anzianita' degli stessi.

La funzione della indennita' giudiziaria, in ragione della ratio sottesa alla sua istituzione (legge n. 27/1981) e' infatti quella di compensare i magistrati degli oneri che questi incontrano nello svolgimento della loro attivita'.

La sua decurtazione appare dunque irragionevole e non troverebbe corrispondenza in una proporzionale riduzione degli oneri richiesti ai giudici, che anzi, in ragione delle carenze degli organici e dell'arretrato che grava su tutti i plessi giudiziari sono chiamati da anni ad aumentare la propria produttivita' per ridurre le somme pagate dallo Stato in relazione alla eccessiva lentezza dei processi.

Le argomentazioni sopra svolte, comuni anche al giudizio odierno hanno carattere pregiudiziale sull'esito della presente causa, ponendosi, come affermato di recente dal Consiglio di Stato (IV sez.

28 gennaio 2011, n. 693) come un indispensabile precedente logico-giuridico che costituisce la base della decisione anche della presente controversia.

Inoltre, nel caso di specie, come ribadito dalla giurisprudenza (CDS sez. VI 20 ottobre 2010, n. 7592) 'il vincolo di pregiudizialita' riguarda l'intera res litigiosa dedotta con il ricorso, cioe' investe l'intero rapporto in contestazione'.

Cio' premesso la questione sottoposta all'attenzione del Collegio appare rilevante e non manifestamente infondata sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

In forza dell'art. 9 comma 22 del d.l. n. 78/2010, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione), con la c.d. manovra economica 2010), veniva, per quanto di interesse, previsto, per il personale di cui alla legge n. 27/1981:

a) che 'non [fossero] erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012';

b) che 'per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 [fosse] pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 [venisse] determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014';

c) che 'l'indennita' speciale di cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, [fosse] ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013', con riduzione non operante ai fini previdenziali;

La rilevanza della questione appare indubitabile avuto riguardo alle seguenti circostanze:

le norme dell'art. 9 comma 22 del d.l. n. 78/2010, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione, sono di immediata applicazione e la domanda di riconoscimento del diritto al mantenimento della precedente disciplina del trattamento economico non puo' essere esaminata senza il previo scrutinio di costituzionalita' delle norme primarie censurate;

le parti ricorrenti subiscono nel corrente anno 2011 il blocco del meccanismo di adeguamento retributivo, nonche' il blocco di acconti e conguagli cui avrebbe avuto altrimenti diritto ed hanno gia' subito la decurtazione della indennita' speciale giudiziaria.

L'eventuale pronunzia di incostituzionalita' delle dette disposizioni, per contro, condurrebbe de plano all'accertamento dell'illegittimita' del mancato adeguamento degli stipendi e delle trattenute in parola e consequenzialmente all'accoglimento del ricorso.

La non manifesta infondatezza e' evidenziata dalle seguenti considerazioni.

Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 9, comma 22 del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 101 comma 2, 104, comma 1, 111, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione in relazione all'art. 6 della C.E.D.U.; e del bilanciamento dei principi di autonomia ed indipendenza della Magistratura con le esigenze finanziarie e di bilancio dello Stato.

Il dubbio di costituzionalita' per violazione delle norme indicate in rubrica sussiste sia con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 22 dell'art. 9 riguardanti il blocco degli automatismi stipendiali (per il triennio 2011-2013) e l'apposizione di tetti ai medesimi (per gli anni 2014/2015), sia con riferimento a quella che introduce il taglio della indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 secondo aliquote differenti negli anni 2011, 2012 e 2013.

I valori dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura da ogni altro potere dello Stato sono sanciti in via generale dagli arti...

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