Sentenza nº 122 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 1980

RelatoreArnaldo Maccarone
Data di Resoluzione23 Luglio 1980
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.122

ANNO 1980

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Leonetto AMADEI,

Giudici

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27, secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1978 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Amata Antonino ed altri e l'IACP della Provincia di Venezia, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Cioli Mario ed altri e l'IACP della Provincia di Genova, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22 novembre 1978;

3) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Corosu Giovanni ed altri e l'IACP della Provincia di Genova, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22 novembre 1978;

4) ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Salzano Gennaro ed altri e l'IACP della Provincia di Roma, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22 novembre 1978;

5) ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal tribunale di Pavia nel procedimento civile vertente tra Balderacchi Anna ed altri e l'IACP della Provincia di Pavia, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 9 maggio 1979;

6) ordinanza emessa il 5 dicembre 1978 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Misiano Chiarina ed altri e l'IACP della Provincia di La Spezia, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979;

7) ordinanza emessa il 1o marzo 1979 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Di Napoli Giovanni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1o agosto 1979;

8) ordinanza emessa il 1o marzo 1979 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Vanzillotta Franco ed altri e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1o agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Cioli Mario ed altri, Corosu Giovanni ed altri, Salzano Gennaro ed altri, Misiano Chiarina ed altri, e dell'IACP delle Provincie di Venezia, Genova e Roma nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Sergio La China, per Cioli Mario ed altri, Paolo Barile, per Misiano Chiarina ed altri, Lorenzo Acquarone, per l'IACP di Genova e Umberto Pototschnig, per l'IACP di Venezia e l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. - I giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza in quanto sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

  2. - La disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi economici e popolari costruiti in regime di edilizia sovvenzionata si è sempre manifestata per il passato come risposta alla fondamentale esigenza di garantire, nei limiti del possibile, la disponibilità di una casa ai meno abbienti.

    Attraverso una intensa attività legislativa, iniziata fin dai primi anni del secolo e confluita nel t.u. approvato con il r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare, rimase acquisito il principio secondo cui era consentito agli Enti gestori oltre che locare, anche vendere o assegnare in locazione con patto di futura vendita gli stabili disponibili. E a tale principio corrispondeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza, un diritto soggettivo dell'assegnatario ad ottenere la cessione in proprietà, concorrendo ovviamente le condizioni previste dalla legge ed attinenti alla natura degli alloggi, al rispetto di una quota limite delle cessioni rispetto al complesso degli alloggi esistenti, alla posizione soggettiva dei richiedenti (da ult. artt. 1/4 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e 61 legge 22 ottobre 1971, n. 865).

    Per quanto riguarda in particolare il prezzo di cessione, i criteri di determinazione adottati fino all'entrata in vigore delle norme censurate, rispecchiavano sostanzialmente gli scopi sociali che il legislatore aveva inteso perseguire attraverso le numerose norme susseguitesi in materia, informate ad un fondamentale criterio di favore verso l'acquirente mediante il riferimento del prezzo stesso a livelli nettamente inferiori ai prezzi di mercato. Ed invero, in base all'art. 6 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, il prezzo veniva ragguagliato al valore venale dell'alloggio al momento nel quale gli Enti interessati deliberavano la cessione, ridotto del 30%, nonchè di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione.

    Sempre in base allo stesso articolo 6, modificato dall'articolo 5 della legge n. 231 del 1962, per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1o luglio 1961, il valore venale degli alloggi doveva essere uguale al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT