Sentenza nº 12 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1969

RelatoreCostantino Mortati
Data di Resoluzione10 Febbraio 1969
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 12

ANNO 1969

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

  1. degli artt. 46 e 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, nonché dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende esercenti l'industria edile, resi efficaci erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032;

  2. degli artt. 1 e 9 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria 27 novembre 1957, reso efficace erga omnes col D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069; promossi con ordinanza emessa il 4 febbraio 1967 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Della Mura Francesco e Belladonna Nicola, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967, e con ordinanza emessa il 7 novembre 1967 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Dalla Piazza Francesco e la società "La Modenese", iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.

    Visti gli atti di costituzione della società "La Modenese" e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

    udite nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 e nella camera di consiglio dello stesso giorno le relazioni del Giudice Relatore Costantino Mortati;

    uditi l'avv. Gustavo Vignochi, per la società "La Modenese", ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Ritenuto in fatto

    1. - Con ordinanza 4 febbraio 1967 il tribunale di Cosenza, nel corso di un giudizio civile promosso dal geometra Della Mura Francesco contro il suo datore di lavoro Belladonna Nicola per ottenere il riconoscimento dei crediti vantati in dipendenza dell'attività svolta alle sue dipendenze, quale impiegato di prima categoria, ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, nei confronti degli artt. 46 e 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, nonché dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'industria edile (forniti di efficacia erga omnes in virtù dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032), che sanciscono rispettivamente la improcedibilità delle domande giudiziali concernenti controversie in materia di rapporti di lavoro, regolati dal contratto collettivo ove sulle domande stesse non sia stato previamente esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale e la competenza dei collegi tecnici a risolvere le contestazioni relative all'assegnazione degli impiegati alle diverse categorie, nonché le regole per l'istituzione dei collegi stessi.

      Per quanto riguarda la prima delle dette questioni, relativa all'art. 46, il tribunale si é richiamato alla sentenza di questa Corte n. 56 del 1965, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico dello stesso D.P.R. n. 2032 del 1960, nella parte in cui rendeva obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 contenente una norma analoga con riferimento agli operai edili e che é stato ritenuto eccedente la delega concessa con la legge 14 luglio 1959, n. 741. Considerazioni non diverse hanno indotto poi il tribunale a ritenere non manifestamente infondata anche la seconda questione in ordine all'art. 47 del medesimo contratto collettivo ed al correlativo accordo del 14 novembre 1947: infatti anche queste norme, pur riguardando un diverso vincolo, esulerebbero in modo analogo dalle finalità della legge di delegazione.

      L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967, ma nessuno si é costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale.

    2. - Analoghe questioni sono state proposte dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza 7 novembre 1967 emessa nel corso di un giudizio instaurato da Dalla Piazza Francesco contro la società "La Modenese", alle cui dipendenze aveva prestato servizio (allo scopo di far riconoscere il diritto al pagamento di somme varie per indennità di licenziamento, gratifica, ferie, lavoro straordinario, nonché differenza fra la retribuzione percepita come impiegato di seconda categoria e quella spettantegli in dipendenza alle mansioni effettivamente esercitate di impiegato di prima categoria), che ha messo in dubbio la costituzionalità, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, degli artt. 1 a 9 del contratto colettivo nazionale per i...

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