IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento, economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra la Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione Nazionale Edili Affini del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione italiana Lavoratori del legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoratori (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L) data 18 gennaio 1960;
Visto l'art. 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato in data 18 dicembre 1954, allegato al predetto contratto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana (C.G.I.L.) e l'Associazione Impiegati dell'Edilizia (A.I.D.E.); la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), in data 18 gennaio 1960;
Visti:
- l'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1952 per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini;
- l'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende esercenti, l'industria edile; allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 del 5 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e del 1 agosto 1959 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'edilizia ed affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della...