IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 27 novembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria, stipulato tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Visti l'accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categorie degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia; l'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell'industria dolciaria; l'accordo aggiuntivo nazionale per la determinazione delle qualifiche degli operai addetti all'industria della alimentazione dolciaria; allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 72 del 14 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Seguito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1957, relativo ai lavoratori dell'alimentazione dolciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dagli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 77. - VILLA