Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 20 Aprile 1968

Data di Resoluzione20 Aprile 1968
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 31

ANNO 1968

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Dott. ANTONTO MANCA

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 (n. 1 e 2), 15, 18, 22, 24 e 29 del R D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni; dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; dell'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463; degli artt. 54 e 56 del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni; degli artt. 7 e 10 del D.L. L. 9 novembre 1945, n. 788, e successive modificazioni; e degli artt. 15, 24 e 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 1966 dal pretore di Agropoli nel procedimento penale contro Lordi Nicola, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.

Visto l'atto di costituzione di Lordi Nicola; udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

udito l'avv. Nicola Crisci, per Lordi Nicola.

Ritenuto in fatto

Con vari rapporti, tutti datati 22 dicembre 1965, l'Ispettorato del lavoro di Salerno denunciava al pretore di Agropoli Lordi Nicola per una serie di contravvenzioni alle norme della legislazione sociale del lavoro, e precisamente per la mancata registrazione sui libri matricola e paga del lavoro svolto dal dipendente Comite Antonio e per l'omesso versamento del vari tipi di contributi assicurativi in relazione al medesimo lavoratore.

Nel corso del procedimento penale che ne seguiva, il difensore dell'imputato, avv. Nicola Crisci, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano la composizione degli organi dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M., nella parte in cui stabiliscono che di essi devono far parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazione sindacali più rappresentative a carattere nazionale, per violazione degli artt. 39 e 97, primo comma, della Costituzione. Egli faceva presente, a questo fine, che...

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