Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1964

Data di Resoluzione23 Maggio 1964
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 1964

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1963 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Paltrinieri Malaspina Antonio, Luciano e Vittorio, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26 ottobre 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paltrinieri Malaspina Antonio, Luciano e Vittorio, e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Angiolo Adorni Braccesi, per i Paltrinieri Malaspina, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Pisa, adito dai signori Paltrinieri Malaspina Antonio ed altri per rivendicare, nei confronti dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale l'intera superficie dei terreni già di loro proprietà e ad essi espropriati in favore dell'Ente stesso con D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829, ha ritenuto rilevante ai fini della definizione del giudizio, e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata dagli attori, di illegittimità costituzionale del decreto ora citato, per eccesso della delega, sulla base della quale questo é stato emesso, in violazione dello art. 76 della Costituzione. Eccesso che si concreta, in primo luogo, nel fatto che la espropriazione é stata disposta in contrasto con l'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto non si é provveduto alla previa pubblicazione del piano particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi (essendosi invece la pubblicazione effettuata con intestazione alla società in nome collettivo fratelli Paltrinieri), irregolarità che non può venir meno in base alla considerazione che, mancando la società in nome collettivo di personalità giuridica, l'esproprio disposto nei suoi confronti avrebbe dovuto intendersi riferito a carico dei singoli soci in proporzione delle rispettive quote, e ciò perché il piano, se riguardante costoro, si sarebbe dovuto riferire, ai fini del coacervo, alla situazione patrimoniale di ciascun soggetto nell'intero territorio nazionale.

In secondo luogo, altro eccesso é configurabile pel fatto che il decreto stesso si é riferito, al fine dell'applicazione della tabella di scorporo annessa alla predetta legge n. 841 del 1950, ai dati del nuovo catasto vigente al tempo dell'esproprio e non a quello del vecchio, qual era in vigore alla data del 15 novembre 1949. Pertanto, il Tribunale stesso, con ordinanza del 30 maggio 1963, ha disposto il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1963, n. 281. Dinanzi alla Corte si sono costituiti i signori Paltrinieri con l'assistenza degli avvocati Adorni Braccesi e Celso Tabet, nonché l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Astuti.

La difesa dei Paltrinieri, con deduzioni depositate il 15 novembre 1963, ha fatto richiamo, per quanto riguarda la seconda eccezione sollevata dall'ordinanza, alla costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato l'esigenza di determinare la quota di scorporo sulla base delle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949. Anche in ordine all'altra eccezione invoca le sentenze nn. 10 del 1959 e 39 del 1962, dalle quali risulterebbe che, a tenore della legge delegante, deve prendersi in considerazione, al fine del calcolo delle quote espropriabili, il complesso dei beni appartenenti ad ogni soggetto, e che ogni violazione di legge incorsa nella formazione del piano si...

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