Sentenza nº 15 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 1960

Data di Resoluzione29 Marzo 1960
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 15

ANNO 1960

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748, promosso con ordinanza 13 aprile 1957 emessa dal Consiglio di Stato, Sezione V, sul ricorso di Folie Cristiano ed altri contro il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957;

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per Folie Cristiano ed altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto in fatto

Con decreto 4 agosto 1955 il vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige istituì un corso di preparazione, riservato ai cittadini italiani oriundi della provincia di Bolzano, per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale in quella provincia e per la nomina ai posti di grado VII che si sarebbero resi vacanti nel triennio decorrente dalla data di approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei. Il decreto vice-commissariale era emanato in virtù della disposizione contenuta nell'art. 21, primo comma, primo parte, della legge 9 agosto 1954, n. 748, in relazione al decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569.

I signori Folie Cristiano ed altri, di cui in epigrafe, impugnarono il decreto vice-commissariale davanti al Consiglio di Stato, deducendo, in linea principale, la illegittima applicazione della citata norma, in quanto il particolare e transitorio sistema di abilitazione-concorso previsto dal decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, cui fa rinvio la legge n. 748 del 1954 per la copertura delle segreterie di classe quarta della Provincia di Bolzano, sarebbe applicabile solo quando, per la mancanza di aspiranti già provvisti del diploma di abilitazione ed in possesso del requisito della bilinguità, non si possa provvedere all'ammissione in carriera nei ruoli ordinari secondo le disposizioni del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. In via subordinata, cioé in relazione all'ipotesi che si giudicasse esatta la diversa interpretazione accolta dall'autorità amministrativa, fu denunciata la illegittimità costituzionale della citata disposizione dell'art. 21, primo comma, prima parte, della legge 9 agosto 1954 per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto l'accesso alle sedi suindicate non può essere precluso ai cittadini non oriundi di detta Provincia.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 13 aprile - 28 settembre 1957, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, osservando che "é da dubitare che l'art. 21 della legge n. 748 del 1954, e il rinvio in essa contenuto alle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1946, n. 569, siano conciliabili con i richiamati precetti costituzionali, i quali garantiscono a tutti i cittadini la uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di razza e di lingua (art. 3) ed assicurano a tutti i cittadini l'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51); talché é supponibile che tale principio di uguaglianza abbia avuto applicazione anche con l'art. 120 della Costituzione, il quale dichiara non poter la Regione limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego e lavoro".

L'ordinanza fu, in data 31 ottobre e 2 novembre 1957, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ne fu fatta la pubblicazione.

I signori Folie Cristiano e gli altri ricorrenti al Consiglio di Stato si costituirono con atto depositato il 24 dicembre 1957, deducendo: cessato il reclutamento eccezionale che, in attuazione dell'accordo De Gasperi - Gruber, era stato effettuato a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 569, tornarono ad essere applicabili le norme ordinarie della legge comunale e provinciale con le modificazioni successivamente disposte. Sopraggiunta la legge 9 agosto 1954, n. 748, la quale, all'art. 21, primo comma, prima parte, fa riferimento al decreto legislativo sopra citato, l'autorità amministrativa deliberava di istituire un nuovo corso di reclutamento di segretari comunali ai sensi del decreto legislativo del 1946.

Secondo i deducenti, se si vuole attribuire alla citata norma dell'art. 21 un valore non contrastante in pieno con i principi della Costituzione, occorrerebbe interpretare la norma stessa nel senso che, quando, banditi i concorsi normali di reclutamento di segretari comunali, i concorsi medesimi vadano deserti, potrebbe ammettersi l'esperimento delle eccezionali misure di reclutamento previste dal decreto legislativo del 1946.

Ma gli esponenti esprimono il dubbio che, anche così interpretata, la norma denunziata possa sottrarsi alla censura di illegittimità costituzionale. La formazione di un ruolo speciale di segretari comunali che fosse riservato esclusivamente ad oriundi della Provincia di Bolzano, come avverrebbe se fossero applicate le norme del decreto legislativo del 1946, violerebbe il principio di eguaglianza stabilito nell'art. 3 della Costituzione, principio che, nell'art. 51, primo comma, riceve una specifica e perentoria applicazione in ordine all'accesso agli uffici pubblici.

Come i segretari della Provincia di Bolzano debbono essere posti in grado di essere trasferiti in Comuni di altre Provincie della Repubblica, così i segretari dei Comuni di altre Provincie debbono essere in grado di accedere ai Comuni della Provincia di Bolzano, sempre che abbiano conoscenza della lingua tedesca. Questa duplice esigenza si rende più sensibile mano mano che si sale ai gradi superiori delle classi dei segretari comunali.

I deducenti concludevano chiedendo che si pronunciasse l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

Si costituì in giudizio il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e vi intervenne il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atti depositati, rispettivamente, in data 25 dicembre e 20 novembre 1957. Per entrambi l'Avvocatura dello Stato ha dedotto che il sistema adottato non viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perché si limita ad assicurare un servizio di carattere improrogabile attraverso un sistema temporaneo di accertamento generico e presunto in ordine alla conoscenza corrente delle due lingue in relazione agli usi ed alle consuetudini locali. Ricorrendo al criterio di assumere gli "oriundi", la legge non ha inteso attuare una discriminazione etnica o di razza, ben potendo interpretarsi il termine "oriundo" come comprensivo anche di elementi di nazionalità e lingua italiana. Trattasi, invece, della adozione - in via temporanea - di un criterio di accertamento di qualità solo indirettamente ricollegabile al luogo di origine come presunta conoscenza della lingua: tale criterio, secondo l'Avvocatura dello Stato, é legittimo, tendendo esso a regolare, nell'interesse dei pubblici servizi, una situazione particolare in modo obbiettivo, ossia senza riferimento a persone, sulla base dell'accertamento delle qualità occorrenti per il regolare espletamento dei servizi predetti.

L'Avvocatura, prima di concludere chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale della norma denunziata, faceva rilevare che...

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