Ordinanza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 06 Maggio 2010

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione06 Maggio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 166

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Tribunale per i minorenni di Trento con ordinanza del 6 luglio 2009, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che con ordinanza deliberata il 6 luglio 2009 il Tribunale per i minorenni di Trento, in funzione di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38 –, nella parte in cui prevede che le suddette disposizioni si applicano anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, con conseguente possibilità di accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609-quater e 609-octies del codice penale, solo sulla base dell’osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno;

che il rimettente è chiamato a provvedere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un giovane ultraventunenne, condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per aver commesso, da minorenne, i reati di cui agli artt. 110, 605, 609-quater e 609-octies cod. pen.;

che, secondo quanto precisato dallo stesso rimettente, il pubblico ministero, dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, ha emesso ordine di carcerazione con contestuale sospensione dell’esecuzione, e successivamente il condannato ha presentato istanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione;

che nel giudizio conseguente il pubblico ministero ha chiesto, in via principale, il rigetto dell’istanza difensiva, sul rilievo che l’art...

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