Sentenza nº 157 da Constitutional Court (Italy), 06 Maggio 2010

Date06 Maggio 2010
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.157

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 3 marzo 2009, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

    La norma censurata preclude, quanto alla pena della reclusione inflitta per i reati previsti dai due commi precedenti dello stesso art. 56, l’applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

    Secondo quanto riferito dalla Corte rimettente, l’imputato, nella fase di merito del giudizio a quo, ha chiesto ed ottenuto una sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente ad un delitto di violazione degli obblighi connessi alla sanzione della permanenza domiciliare (art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000). La pena, concordata nella misura di dieci giorni di reclusione, è stata sostituita con la pena pecuniaria di specie corrispondente, e cioè con la multa per 380 euro.

    Il provvedimento è stato impugnato dal pubblico ministero, e la Corte rimettente osserva che il ricorso dovrebbe essere accolto, in quanto il terzo comma dell’art. 56 espressamente preclude la sostituzione della pena inflitta per i delitti di violazione degli obblighi connessi alle sanzioni, cosiddette «paradetentive», della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

    Al tempo stesso, la Corte di cassazione ritiene che la norma preclusiva contrasti con l’art. 3 Cost. La disposizione censurata, infatti, delinea un caso di esclusione su base oggettiva dell’applicazione di pene sostitutive, che nel contesto originario si accordava con casi analoghi, regolati dall’art. 60 della legge n. 689 del 1981, ove la sostituzione delle pene detentive brevi era tra l’altro inibita per il delitto di evasione (art. 385 del codice penale). Tale ultima norma, però, è stata successivamente abrogata, con conseguente eliminazione di tutti i casi di esclusione oggettiva in essa contemplati (art. 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti»).

    In...

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