Legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi a favore della zootecnia. Risposta a quesiti e precisazioni circa alcune modalita' attuative

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Finagra S.p.a.

Al gruppo esercenti c/o il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e, per conoscenza: Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati per l'agricoltura Alla Corte dei conti Alla Ragioneria centrale

  1. Premessa.

    Con circolare n. 29 del 30 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994) questa amministrazione in considerazione delle continue evoluzioni del mercato delle carni influenti sia sui soggetti destinatari delle agevolazioni di cui alla legge n. 87/1990, come modificata dalla legge n. 252/1991, che sugli investimenti programmati ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni e modifiche in ordine ad alcuni aspetti attuativi della citata legge.

    Sono state in particolare emanate direttive riguardanti la sostituzione della fidejussione, notoriamente di costo elevato ed incidente sulla gestione aziendale, con una "ritenuta a garanzia" sul contributo liquidabile ad avvenuta esecuzione di lotti funzionali costituiti dalle singole azioni previste da ciascun subprogetto.

    Le direttive emanate concernono anche aspetti relativi alle varianti, all'accertamento degli investimenti realizzati e, infine, alle modalita' operative inerenti i mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge n. 67/1988.

    Si ritiene ora fornire precisazioni in ordine alla partecipazione della Finagra S.p.a. nelle societa' destinatarie delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 87/1990 ed a quesiti concernenti problematiche connessi ad interventi in societa' di capitali.

  2. Partecipazione della Finagra S.p.a.

    La circolare 265 del 1 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991) che disciplina gli interventi nel settore zootecnico previsti dalla legge n. 252/1991, di modifica della legge n. 87/1990, al punto 3.2, lettera b), prevede che "il contributo dello Stato non puo' eccedere il 70% del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione del progetto, e che, nel caso in cui la istituenda S.p.a. acquisisca quote di partecipazione nella societa' richiedente, l'importo relativo dovra' essere dedotto dal contributo dello Stato".

    Considerato che la richiamata societa' e' sata costituita in data 16 giugno 1992, denominata "Finagra S.p.a.", con l'obiettivo, tra l'altro, di realizzare una mobilitazione di finanza aggiuntiva attraverso quote di partecipazione in societa' i cui progetti siano stati ammessi alle agevolazioni recate dalla legge n. 87/1990, si pone ora la esigenza di definire la portata...

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