DECRETO 23 febbraio 1999 - Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-24), con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, prima e seconda tranche

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 26 febbraio 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sara' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

  1. le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e...

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