DECRETO 6 aprile 1998 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-24), con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, quinta e sesta tranche

IL MINISTRO DEL TESORO,

DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge

finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge

22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del

quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni

di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro

generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso

l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza

delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito

nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra

l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate

ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli

da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in

particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il

limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6

aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;

Visti i propri decreti in data 7 e 24 marzo 1998, con i quali e'

stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei

certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di

ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16

marzo 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,

disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati

di credito del Tesoro "zero coupon";

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,

il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in

titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno

accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del

tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli

di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,

n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una

quinta tranche di "CTZ-24", con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza

16 marzo 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500

miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 1998...

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