DECRETO 6 aprile 1998 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-24), con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, quinta e sesta tranche
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;
Visti i propri decreti in data 7 e 24 marzo 1998, con i quali e'
stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di
ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16
marzo 2000;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quinta tranche di "CTZ-24", con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza
16 marzo 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500
miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 1998...
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