DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007 - Valutazione ai sensi della deliberazione n. 417/06/CONS, articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali. (Deliberazione n. 692/07/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilita' dei costi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998 recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 1998;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 19 settembre 2005 (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilita' dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la delibera n. 3/06/CONS recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 4/06/CONS recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 della delibera 417/06/CONS in cui l'Autorita' fissa i valori delle tariffe di terminazione (glide path) e prevede, seppur secondo due procedimenti autonomi, un collegamento tra la definizione dei valori di terminazione in deroga a quelli previsti e la definizione del modello di costi per il calcolo della terminazione degli operatori alternativi;

Viste le sentenze del TAR Lazio dell'11 ottobre 2007 n. 10230/2007 e n. 9993/2007 e del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007 n. 4888/2007, relative alla asimmetria nella regolamentazione dei prezzi di terminazione;

Viste le istanze presentate ai sensi dell'art. 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS, dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali rispettivamente nelle date 4 agosto 2006, 7 agosto 2006, 7 dicembre 2006 e 31 gennaio 2007 e concernenti l'applicazione di un prezzo di terminazione superiore al valore massimo stabilito dall'art. 40 comma 3 della delibera n. 417/06/CONS;

Visto l'avvio dei procedimenti di «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Fastweb per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa» e «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore BT Italia per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2006;

Visto l'avvio dei procedimenti di «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Tele2 Italia S.p.A.» e «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Tiscali Italia per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2007;

Visto l'avvio del procedimento di «Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Multilink S.p.A.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2007;

Vista la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 9 novembre 2007 recante le «Risultanze dei procedimenti di valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A.» inviata, in pari data agli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 67366);

Sentiti, in audizione congiunta innanzi al Consiglio, in data 21 novembre 2007, gli operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2 Italia, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind;

Vista la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica dell'11 dicembre 2007 recante le «Risultanze dei procedimenti di valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A. - Relazione conclusiva» inviata, in pari data agli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol, Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 73971);

Sentiti, innanzi al Consiglio in data 18 dicembre 2007, gli operatori, BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue: 1. Il procedimento istruttorio

Con la delibera n. 417/06/CONS, all'art. 40, l'Autorita' ha previsto che gli operatori alternativi notificati come aventi significativo potere di mercato nell'offerta dei servizi di terminazione sulla propria rete possano praticare prezzi equi e ragionevoli non superiori ai limiti imposti al comma 3 del predetto articolo. L'Autorita', con la medesima delibera, ha previsto altresi' che gli operatori possano richiedere prezzi maggiori a quelli definiti al succitato comma 3 qualora giustificati dai costi. A giustificazione dei propri costi gli operatori devono allegare alla richiesta un'opportuna documentazione contabile ed un sistema di contabilita' dei costi conformi a quanto indicato al successivo comma 5 del predetto articolo. In particolare si riportano i seguenti commi dell'art. 40, rilevanti ai fini del procedimento:

  1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori alternativi notificati sono soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione.

  2. Il prezzo del servizio di terminazione e' fissato dagli operatori alternativi notificati sulla base di criteri di equita' e ragionevolezza.

  3. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007, non puo' essere maggiore di 1,54Eurocent/min. Per i successivi 12 mesi, il prezzo massimo di terminazione e' pari a 1,32Eurocent/min. Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguira' il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorita' all'esito dell'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui al successivo comma 11.

  4. Gli operatori alternativi notificati possono richiedere all'Autorita' di autorizzare, in deroga al comma 3, un prezzo di terminazione superiore al livello massimo, qualora il prezzo di terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.

  5. In tal caso, gli...

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