Testo del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroris...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.

407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

(( 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un'invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.

302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro. )) 2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalita' dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorita' diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.

(( 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004. )) Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata)

Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n.

720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

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- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata)

Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una...

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