DECRETO 17 febbraio 2005 - Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2005 Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori,

in deroga alle previsioni degli allegati I e II del

legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'articolo

3, comma 3, del decreto legislativo medesimo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva comunitaria 46/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la predetta direttiva, e, in particolare, l'art. 3, comma 3; Considerato che, in precedenza, gli integratori alimentari sono stati immessi in commercio secondo la procedura di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare; Visti i minerali e le fonti vitaminico-minerali utilizzati negli integratori alimentari immessi in commercio entro il 31 luglio 2003 con la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992; Ritenuto di dover rendere noto l'elenco delle sostanze di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 169/2004; Sentita la Commissione consultiva competente, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 169/2004, in data 17 novembre 2004;

Decreta

Art. 1.

  1. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato I al decreto legislativo n.

    169/2004 e' integrato con i minerali inclusi nell'allegato I del presente decreto.

  2. In caso di eventuale parere negativo da parte dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare circa l'impiego di minerali inclusi nell'allegato I al presente decreto, il Ministero della salute aggiorna tempestivamente l'allegato stesso eliminando i minerali oggetto di valutazione sfavorevole.

    Art. 2.

  3. Fino al 31 dicembre 2009 l'allegato II al decreto legislativo n.

    169/2004 e' integrato con le fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II del presente decreto.

  4. In caso di eventuale parere negativo da parte dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare circa l'impiego di fonti vitaminico-minerali incluse nell'allegato II al presente decreto, il Ministro della salute aggiorna tempestivamente l'allegato stesso eliminando le fonti vitaminico-minerali oggetto di valutazione sfavorevole.

    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 17 febbraio 2005 Il Ministro: Sirchia

    Allegato I...

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