La violazione degli obblighi di assistenza familiare
Autore | Pietro Semeraro |
Pagine | 14-18 |
14
dott
1/2016 Rivista penale
DOTTRINA
LA VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI
DI ASSISTENZA FAMILIARE
di Pietro Semeraro
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il delitto di sottrazione agli obblighi di assi-
stenza morale. 3. La malversazione o dilapidazione dei beni
del figlio minorenne o del coniuge. 4. L’omessa prestazione dei
mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2 n. 2, c.p.).
1. Premessa
L’art. 570 c.p. disciplina il delitto di violazione degli ob-
blighi di assistenza familiare, in tal guisa svolgendo una
funzione di tutela dei doveri solidaristici esistenti tra i
soggetti legati da vincoli matrimoniali o di parentela (1).
La norma in rassegna descrive tre fattispecie di reato
poiché nel comma 1 contempla la sottrazione agli obblighi
di assistenza famigliare mediante abbandono del domici-
lio domestico oppure comportamento contrario all’ordine
o alla morale delle famiglie, mentre nel comma 2 descrive
la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio mino-
renne o del coniuge nonché il delitto di omissione dei mez-
zi di sussistenza ai familiari.
Tale struttura della norma si basa sulla consapevolezza
che le tre fattispecie risultano essere tra loro autonome
sostanziandosi in fatti diversi connotati da differente di-
svalore penale.
Dalla lettura del contenuto dell’art. 570 c.p., tuttavia,
pare consentito evincere un’ulteriore peculiarità signifi-
cativa. Invero, è possibile osservare - con la dottrina (2)
e la giurisprudenza – che la norma si divide fondamen-
talmente in due parti, poiché mentre nel comma 1 viene
tutelata l’assistenza morale, invece nel comma 2 trovano
protezione i c.d. obblighi di assistenza materiale; i primi
consistono in prestazioni come la cura della persona, evi-
tare danni o pericoli ad essa, mentre i secondi risultano
contraddistinti da un contenuto patrimoniale.
Le tre fattispecie contemplate dall’art. 570 c.p. consi-
stono in reati propri poiché - nonostante l’utilizzo della
formula “Chiunque” (nel comma 1) e dell’espressione
“chi” (nel comma 2) - richiedono che il soggetto attivo pos-
segga una qualifica; più precisamente esigono che l’agente
abbia lo status di genitore o coniuge e nel comma 2 quello
di ascendente o discendente.
2. Il delitto di sottrazione agli obblighi di assistenza
morale
L’art. 570 comma 1 c.p. punisce “Chiunque, abbando-
nando il domicilio domestico e, comunque, serbando una
condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia,
si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà
dei genitori o alla qualità di coniuge”.
Il motivo per il quale il legislatore ha offerto consacra-
zione normativa a codesta fattispecie risiede nell’esigenza
di offrire tutela alla continuità della relazione assistenzia-
le – educativa presente tra genitori e figli minorenni ed
alla coesione sostanziale della famiglia.
In via generale, pare consentito affermare che la nor-
ma risulta volta a proteggere interessi come l’assistenza
e la cura della persona, cioè beni che non sono di natura
economica, posto che gli elementi della fattispecie si con-
figurano anche se il soggetto attivo garantisce normalmen-
te i mezzi di sussistenza alla prole ed al coniuge. Tuttavia,
in tema va osservato come la fattispecie di cui al comma
1 possa configurarsi anche mediante la violazione degli
obblighi economici poiché il mantenimento della famiglia
rappresenta un dovere la cui inosservanza costituisce una
condotta contraria all’ordine ed alla morale familiare. Tale
opinione è stata proposta da DELOGU (3) e da una parte
della giurisprudenza della Corte di cassazione (4).
I soggetti attivi del reato in esame sono unicamente il
coniuge e l’esercente la potestà genitoriale.
In merito alla qualifica di coniuge, va rilevato come
essa sia conferita a chi ha contratto matrimonio avente
effetti civili. Ai fini della presenza della qualifica, inoltre,
risulta valido anche il matrimonio celebrato all’estero se-
condo la lex loci, posto che esso alla luce delle Convenzio-
ni internazionali è ritenuto efficace nei riguardi del nostro
ordinamento anche se non è stato trascritto nei registri
dello stato civile italiano (5). In base alla legislazione
vigente, invece, l’eventuale possesso della qualità di co-
niuge conseguito all’estero tramite matrimonio celebrato
tra appartenenti allo stesso genere non pare sufficiente a
dotare la qualità di coniuge valida per la configurazione
dell’art. 570 c.p.; tale qualifica, d’altra parte, non è posse-
duta neppure dai conviventi more uxorio, i quali non pos-
seggono un mutuo dovere di assistenza.
In relazione alla qualifica di genitore, va osservato che
essa comporta l’obbligo di proteggere, istruire ed educare
i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi
patrimoniali. Anche i genitori dei figli legittimi, legittimati,
adottivi o naturali posseggono tali doveri giuridici; questi
ultimi, d’altra parte, non vengono meno allorquando sia
stato emesso un provvedimento di decadenza della potestà
genitoriale, poiché in tale ipotesi permangono gli obblighi
di tipo patrimoniale e quelli di natura morale ed educativa.
Per quanto concerne la condotta, preme rilevare che
la tipicità nell’art. 570 comma 1 c.p. risulta essere poco
determinata in quanto si basa su espressioni linguistiche
non facilmente interpretabili.
Come premesso, l’azione si sostanzia nel sottrarsi agli
obblighi di assistenza abbandonando il domicilio domesti-
co o comunque serbando una condotta contraria all’ordine
o alla morale delle famiglie. Parte della dottrina (6) ha
affermato che già la modalità con la quale l’omissione dei
doveri deve compiersi (cioè abbandonando il domicilio o
serbando una condotta contraria...) possiede un proprio
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