DECRETO 19 maggio 1998 - Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino"

IL DIRIGENTE

capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.

930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Visto il decreto dirigenziale 24 giugno 1996 contenente ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino"; Vista la domanda presentata dal Consorzio del vino "Brunello di Montalcino", ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere altre modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.

348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta: Art. 1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 e decreto dirigenziale 24 giugno 1996 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 5, comma 4, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" inerente al periodo di affinamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT