DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 - Fondo sanitario nazionale 2009 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'' articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 6/2010). (10A10792)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attivita' istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-bis introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 79, comma 1-quater, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il citato art. 79, comma 1-quater, lettera b) il quale prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70% dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione mentre l'erogazione del restante 30% e' subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni stesse, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e...

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