Comuni in cui vigono le agevolazioni fiscali erariali previste dalla legge n. 431/98: Questioni aperte in tema di individuazione

AutoreMarco Bertoncini
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La legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede che le agevolazioni fiscali erariali (relative all'imposta di registro e alle imposte sui redditi) siano concesse per i contratti di locazione ad uso abitativo del cosiddetto canale agevolato soltanto in una serie di Comuni, correntemente definiti "ad alta tensione abitativa". In realtà la L. n. 431/98, al comma 1 del suo art. 8, fa rinvio ai "comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61".

I Comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551/88 (contenente disposizioni in tema di sospensione delle esecuzioni di rilascio), come convertito, sono a loro volta indicati secondo distinte categorie. Nel comma 1 essi sono raggruppati in quattro lettere, la prima delle quali comprende due sottogruppi: a) i Comuni di "Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia" nonché i Comuni "confinanti con gli stessi"; b) gli "altri comuni capoluogo di provincia"; c) i Comuni "considerati ad alta tensione abitativa, individuati nelle delibera Cipe 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti"; d) i Comuni "di cui alla delibera Cipe 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c)". Il comma 2, a sua volta, include i Comuni "terremotati della Campania e della Basilicata".

Va notato che entrambi i commi hanno subìto modificazioni in sede di conversione in legge, in quanto originariamente il comma 1 faceva riferimento, per quanto concerne la delibera Cipe del 1985, esclusivamente ai capoluoghi di Provincia individuati in tale delibera, mentre il comma 2 comprendeva anche i Comuni "per i quali sia intervenuta dichiarazione di calamità naturale di particolare gravità, espressa con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile". Di qui sono derivati equivoci insorti in taluni iniziali e affrettati commenti alla legge n. 431/98, ma tenacemente rimasti anche in dichiarazione ufficiali di qualche sindacato dell'inquilinato: si è infatti sostenuto che fra i Comuni in cui si può godere delle agevolazioni fiscali de quibus rientrano tutti i Comuni colpiti da calamità naturale.

La scelta del legislatore di non procedere a un'indicazione nominatim precisa dei Comuni ove fruire delle agevolazioni fiscali non si è certo rivelata felice. In primo luogo, per il rinvio a una disposizione di legge sorta con altri intenti; secondariamente, perché tale legge era alquanto arretrata nel tempo; e, ancora, perché questa legge cui si fa rinvio non contempla un elenco preciso bensì, a sua volta, opera ulteriori rinvii ad altri elenchi (contenuti nelle delibere Cipe). Ma la scelta rivela tutta la sua debolezza, e mostra non poche ambiguità e incertezze interpretative, ove si scenda a enucleare i singoli Comuni come individuati nel D.L. n. 551/88.

Infatti le dizioni allora utilizzate possono raggruppare Comuni oggi diversi da quelli originariamente ricompresi. Seguendo ad una ad una le individuazioni operate dal D.L. n. 551/88, si ha modo di verificare che in non pochi casi possono sorgere incertezze.

Cominciamo dai Comuni elencati nominativamente (è l'unico caso) nella lettera a) del comma 1 dell'art. 1. Si tratta dei Comuni impropriamente definiti "undici aree metropolitane" dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 marzo 1999 (applicativo della legge n. 431/98), regolante i canoni di locazione dei contratti transitori. Questi undici Comuni esistevano al momento dell'entrata in vigore della L. n. 431/98, esistono tuttora, ma potrebbero non esistere...

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