Verso una nuova disciplina: la legimatica

AutorePietro Mercatali
CaricaIstituto per la documentazione giuridica del CNR
Pagine43-52

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Il termine legimatica, da legislazione ed informatica, l'avevamo proposto, con il collega Biagioli, per il titolo di questa giornata. Con molta prudenza, prudenza nell'accezione platonica, il Prof. Pattaro ha suggerito di lasciarne traccia solo, nell'intestazione di questa relazione. Ogni parola deve esprimere un contenuto e con legimatica si rischia di creare un contenitore semivuoto. Mi sono assunto il compito dì raccontare il percorso o uno dei percorsi che possono portare a dare un significato o almeno un senso alla parola, ma giustamente spetterà a tutti coloro che operano e s'interessano di metodologie e strumenti informatici per la redazione legislativa, per l'analisi di fattibilità delie leggi, per la manutenzione del sistema legislativo, valutare, oggi ed in seguito, se e quando la gestazione potrà ritenersi felicemente conclusa ed i contenuti saranno quantitativamente e qualitativamente sufficienti a legittimare la legimatica.

Al di là dell'etichetta vorrei ringraziare il cirfid ed il Prof. Pattaro per averci offerto l'opportunità di dibattere questo- tema che, come credo ci verrà annunciato anche questa mattina, sta già offrendo concreti risultati al servizio del legislatore per leggi più razionali ed efficienti al servizio, ci auguriamo, di tutti noi.

Negli anni settanta, contemporaneamente al diffondersi delle grandi banche dati giuridiche, presso l'Istituto per la documentazione giuridica, abbiamo studiato e realizzato metodologie e strumenti automatici per analisi linguistiche e testuali di documenti giuridici. Si è trattato di ricerche nate sul campo, nel lavoro di gestione di una base di dati. Avevamo la necessità di controllare chiarezza e correttezza dì migliaia di testi giuridici; chiarezza e correttezza, essenziali in fase di reperimento di documenti in archivi automatici.

Inizialmente abbiamo usato per le nostre analisi una formula propostaPage 44 dallo studioso americano Rudolph Flesch1 per calcolare il coefficiente di leggibilità di un qualsiasi testo scritto. La formula si basa sul postulato che la comprensione di un qualsiasi testo scritto varii inversamente alla lunghezza dei periodi e delle parole che lo compongono.

L'affermazione che la difficoltà di lettura di un testo cresce con l'aumentare della lunghezza dei periodi e delle parole è teoricamente indimostrabile, tuttavìa è empiricamente verificabile.

La formula di Flesch vuole favorire questa verifica empirica esprimendo le misurazioni effettuate sulla lunghezza delle parole e frasi con un coefficiente numerico.

Il calcolo dell'indice, effettuato dal computer grazie ad un semplice programma, ci ha consentito di isolare tra le migliaia di documenti quelli che facevano registrare valori molto bassi. Quando siamo andati a leggerli ci siamo resi conto che un qualche aiuto la formula di Flesch poteva darlo per trattare la nostra documentazione giuridica.

Ecco un documento, è il riassunto di un articolo giuridico, classificato con un indice di meno novantanove quando la media dei documenti della nostra base dati è intorno a più venti:

Commentando la pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimo costituzionalmente l'art. 169 comma 4 codice penale nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio, l'autore, svolte alcune considerazioni relative alla modalità di applicazione del perdono giudiziale in caso di concorso di reati alla giurisprudenza costituzionale in tema di sospensione condizionale della pena9 alla precedente decisione della stessa corte che dichiarò illegitti-Page 45mo il divieto di reiterare il perdono giudiziale allorché il nuovo reato sia unito dal vincolo della continuazione con quello per il quale è già stato applicato il beneficio, sostiene che la decisione, apprezzabile per l'affermazione del diritto dell'imputato alla reiterazione del beneficio, non porta peraltro ai suoi naturali confini la eliminazione della disparità di trattamento che pur intendeva realizzare

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Forse con una certa dose di ingenuità, suggestionati anche dall'assunto che il linguaggio giuridico è oscuro e incomprensibile, proponevamo l'utilizzo di uno strumento come la formula di Flesch in chiave prescrittiva, volevamo cioè cancellare o non ammettere nel sistema documentario gli, articoli con valori dell'indice al di sotto di una certa soglia.

Del resto qualcosa di simile è stato escogitato negli Stati Uniti. Là gli esperimenti di Rudolph Flesch sulla misurazione della leggibilità non sono stati un tentativo isolato, ma appartengono ad un filone d'indagine volto ad individuare e proporre una lingua facilmente comprensibile, utilizzabile come strumento di larga comunicazione. Questi studi hanno vissuto un periodo particolarmente intenso negli anni quaranta-cinquanta e, con alterne fortune, proseguono tutt'oggi. Sono stati utilizzati soprattutto nel campo della didattica, della pedagogia, del giornalismo. Ma anche in campo giuridico, sulla spinta di una raccomandazione del 1979, dell'allora Presidente Carter, alla chiarezza ed alla comprensibilità dei documenti legali, una trentina di Stati americani emanarono leggi che imponevano l'uso della formula di Flesch per prescrivere una soglia di leggibilità per una serie di documenti giuridici come le polizze d'assicurazione o, più in generale, i contratti d'offerta al pubblico2.

Ma Puso di strumenti prescrittivi tesi ad imporre chiarezza e leggibilità ai testi giuridici è quantomai ingenuo e pericoloso.

Piero Fiorelli primo direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica ed esperto di linguaggio giuridico, discutendo della nostra intenzione di controllare chiarezza e comprensibilità della lingua giuridica, ci ricordava che Napoleone sosteneva che il testo di una buona Costituzione deve essere breve e oscuro e Giolitti ammoniva che le leggi per gli avversari si applicano, per gli amici si interpretano. Ed oltre a questa necessaria e non sempre nefasta duttilità del linguaggio legislativo sono gì stessi concetti di comprensibilità e illegibilità, oscurità e chiarezza del linguaggio ad esserePage 46 difficilmente definibili e misurabili od anche semplicemente descrivibili in modo certo ed immutevole.

Di ciò si sono sicuramente rese conto anche le grosse società e compagnie nordamericane che hanno continuato a scrivere contratti di offerta al pubblico con clausole ambigue ed incomprensibili...

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