DECRETO 25 giugno 2009 - Riconoscimento, al sig. Pejcinski Vanco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (09A08285)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pejcinski Vanco, nato a Delcevo (Macedonia) il 27 maggio 1978, cittadino macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo conseguito in Macedonia, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione B settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico triennale di ingegnere meccanico conseguito presso la Universita' «Sv. Kiril i Metodij» nel maggio 2000;

Considerato che, secondo quanto certificato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Skopje, detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Macedonia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Preso atto del difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di...

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